Rassegne di Giurisprudenza

Caratteristiche del marchio debole e capacità distintiva

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Marchi e brevetti - Marchio debole - Caratteristiche - Parole di uso comune - Carattere distintivo - Assenza - Registrazione - Intensità della tutela - Condizioni
I marchi sono "deboli" quando risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata la fantasia che li ha concepiti oltre il rilievo di un carattere o di un elemento dello stesso; lo sono anche per l'uso di parole di comune diffusione che non possono essere oggetto di diritto esclusivo. La debolezza del marchio non incide sull'attitudine alla registrazione ma sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 04 ottobre 2021, n. 26872

Beni - Immateriali - Marchio (esclusività del marchio) - Complesso marchio complesso - Accertamento della sua natura di marchio forte o debole - Criteri distintivi - Marchio di insieme - Differenza.
Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 18 maggio 2018 n. 12368

Beni immateriali - Marchio - Imitazione - Marchio "debole" - Caratteristiche - Tutela - Differenza da quella del marchio "forte" - Fattispecie
I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché "debole", per l'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua "debolezza" non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, considerato "debole", per la sua natura puramente descrittiva, il marchio "Il telefonino" di Telecom, destinato ad identificare apparecchi e servizi di telefonia, aveva ritenuto che l'aggiunta "by Centro Autoradio" fosse sufficiente a configurare quell'elemento distintivo idoneo ad escludere la confondibilità tra i due segni).
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 25 gennaio 2016 n. 1267