Cartabia, il danneggiamento aggravato da minaccia ed esposizione alla pubblica fede è procedibile d'ufficio
La Cassazione non ritiene rilevante il giudizio costituzionale pendente sulla mancata previsione della querela di parte
Nel caso in cui il danneggiamento sia aggravato dalla circostanza che il bene sia esposto alla pubblica fede, il reato resta perseguibile d'ufficio a differenza del furto ugualmente aggravato che invece la riforma Cartabia ha reso procedibile solo su querela della parte offesa. Una scelta del Legislatore che può in effetti apparire incoerente se si tiene conto che la forma semplice del furto è rimasta reato mentre quella del danneggiamento è stata addirittura depenalizzata. Ma questa questione su cui pende il giudizio davanti alla Consulta non è stata ritenuta rilevante ai fini della sospensione del giudizio in quanto il fatto risultava compiuto anche con minaccia alla persona. Il che costituisce un'aggravante non posta in discussione davanti alla Corte costituzionale sul punto della procedibilità d'ufficio o meno.
Con la sentenza n. 26249/2023 la Cassazione penale ha infatti respinto il ricorso dell'imputato condannato per danneggiamento della zanzariera alla porta d'ingresso della casa della vittima mentre questa si trovava all'interno dell'abitazione. In particolare la Corte rileva che vi è contrasto giurisprudenziale sulla questione se la porta d'ingresso delle abitazioni costituisca o meno cosa esposta alla pubblica fede. Ma data l'accertata minaccia alla persona che era stata agita dall'imputato la Cassazione ha ritenuto irrilevante attendere l'esito del giudizio costituzionale.