Cartabia e assenza, restituzione del termine solo contro sentenze successive all’entrata in vigore
Il discrimine per l’applicazione del nuovo regime dell’assenza e della possibbilità di appellare la decisione di condanna definitiva è esclusivamente rappresentato dalla data di promuncia e non da quella di esecuzione della pena
La Riforma Cartabia che consente in via retroattiva la restituzione nel termine a impugnare per l’imputato assente incolpevole, riguarda solo ed esclusivamente le sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022. E non ha alcuna rilevanza, invece, che l’esecuzione della decisione di condanna sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della Rifoma. Circostanza quest’ultima su cui, in effetti, faceva leva il ricorrente in sede di legittimità per lamentare la mancata applicazione delle nuove regole dell’assenza al proprio caso in cui la decisione di condanna era stata oggetto di esecuzione dopo il 30 dicembre 2022. Il ricorrente in base a tale elemento temporale rivendicava di rientrare a pieno titolo nel perimetro della norma transitoria che consentiva l’operatività della novella.
Nel caso concreto la Cassazione penale con la sentenza n. 489/2024 ha respinto il ricorso dell’imputato cui era stata rigettata la domanda di rescissione del giudicato o in subordine di restituzione del termine per appellare, fondata sulla circostanza che la sentenza di condanna era stata oggetto di esecuzione solo dopo l’entrata in vigore della Riforma. Circostanza considerata, invece, irrilevante dai giudici a fronte della chiara espressione del Legislatore della norma transitoria che consente di far valere le nuove regole dell’assenza con riguardo alle sole condanne pronunciate dopo lo spartiacque dell’entrata in vigore della novella.
Infine, secondo la Cassazione, nel caso risolto il ricorrente non rientrava affatto nell’ipotesi dell’imputato incolpevolmente assente all’udienza di definizione del processo. Egli, infatti, aveva rievuto notizia del procedimento a proprio carico tramite notifica in mani proprie e aveva inoltre presentato certificato medico per la mancata presenza a un’udienza precdente. Ciò che è sufficiente a eslcudere la sua mancata conoscenza incolpevole del progredire del processo a suo carico con il conseguente diritto a essere rimesso in termini se non a pretendere la rescissione del giudicato. Ma - a prescindere dal presupposto o meno dell’assenza - ciò che è stato ritenuto in radice dirimente è la data della pronuncia di condanna (incontrovertibilmente precedente l’entrata in vigore della Riforma).