Cartabia, il nuovo termine per comparire non inferiore a 40 giorni è pienamente in vigore
Il termine minimo a comparire in sede di impugnazione allungato a 40 giorni rispetto ai 20 previgenti è quello attualmente in vigore. Così la sentenza n. 12157/2024 pronunciata dalla sesta Sezione penale della Corte di cassazione.
L’ultrattività della normativa emergenziale stabilita dalla riforma Cartabia per le impugnazioni proposte fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023 (termine prorogato al 30 giugno 2024) non coinvolge il nuovo e più lungo termine a comparire che di fatto è già entrato in vigore il 30 dicembre 2022. Infatti, la proroga della disciplina emergenziale è stata - dal Legislatore della Riforma - indicata per quanto riguarda la scelta di discussione orale in alternativa all’udienza cartolare normalmente prevista nella fase in cui si fronteggiava la pandemia.
L’articolo 94 del Dlgs 150/2022 che ha disposto il differimento delle norme sulla trattazione delle cause in appello si riferisce in effetti esprssamente all’articolo 23 bis del Dl 137/2020 che è quello che fissa i termini per la richiesta di trattazione orale (15 prima dll’udienza) e del deposito delle conclusioni delle parti (10 giorni per il pubblico ministero e 5 per le parti private).
Nulla di quanto disposto coinvolge il termine minimo a comparire, né la norma prorogata né quella di rinvio dell’entrata in vigore della novella dell’articolo 601, comma 3, del Codice di procedura penale che nello stabilire le attività preliminari al giudizio di secondo grado precisa che “almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori”.