Civile

Cartella di pagamento via pec, valida la notifica della copia informatica in pdf

Lo ha ribadito la Cassazione, sentenza n. 28852 depositata oggi, affermando che nessuna norma impone che la copia su supporto informatico venga sottoscritta con firma digitale

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di Francesco Machina Grifeo

Non vi è alcun obbligo di sottoscrizione digitale della copia informatica della cartella di pagamento, originariamente in formato cartaceo, notificata tramite PEC dall’Agente della riscossione. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28852 depositata oggi.

La questione aveva a oggetto l’impugnazione da parte di una società di una “comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo”, su un veicolo di sua proprietà, notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ed emessa per un credito ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Il ricorrente ha dedotto la inesistenza giuridica della notificazione a mezzo pec, per “allegazione alla mail dell’atto in formato .pdf (copia per immagine su supporto informatico) e non già come documento informatico provvisto di firma digitale (.pdf nativo digitale)”.

Una censura giudicata inammissibile. Già la Corte territoriale, si legge nella decisione, ha ritenuto irrilevante la mancata allegazione della copia della cartella con file «pdf nativo» sul rilievo che si trattava di «atto già notificato nell’anno 2017, e quindi ben noto all’opponente, che, per di più, non contesta affatto la sua difformità rispetto all’originale».

Ad adiuvandum e “sol per dovere nomofilattico”, la Corte evidenzia anche i motivi di infondatezza della censura. La Suprema corte infatti (valorizzando l’art. 1, co. 1, lett. c), f) ed i-ter), del Dpr 68/2005 e l’art. 20 del Dlgs 82/2005) ha ripetutamente affermato che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l’ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale».

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