Cartelle esattoriali, Cassa forense: in regola con la decisione della Cassazione
Con un intervento sul proprio sito istituzionale, l'Istituto afferma che il Regolamento unico della previdenza forense del 2021 già prevede l'obbligo di dare avviso dell'inadempienza
A due giorni dalla decisione della Cassazione (la n. 9310 del 22 marzo scorso) in cui si afferma che, la cartella esattoriale con cui la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ingiunge sanzioni ai propri iscritti per la tardiva comunicazione della dichiarazione reddituale, per essere valida va sempre preceduta dalla contestazione dell'addebito, arriva la risposta dell'Istituto di previdenza. Con un intervento sul proprio sito istituzionale, a firma di un proprio funzionario (Chaira Malpica), la Cassa afferma di essere già in regola rispetto alla procedura richiesta dalla Suprema corte a seguito dell'approvazione del Regolamento unico della previdenza forense del 2021.
Per prima cosa, l'istituto ricorda che la Suprema corte ha affermato che la materia è oggetto di riserva relativa di legge, per cui si deve seguire il disposto degli articoli 13 e 14 della legge 689/1981 che prevedono, a garanzia dell'accertamento, la preventiva contestazione dell'addebito.
«Detta procedura - si legge nell'articolo -, peraltro, risulta del tutto analoga a quella sancita nell'art. 63 del Regolamento - entrato in vigore il 1° gennaio 2021 - che prevede che l'Ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi dichiarativi, ne dà avviso all'interessato con lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa o con atto equipollente».
Alla luce della sentenza n. 9310/2022, conclude l'intervento, «si può, quindi, rilevare un consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale già affermatosi in materia e la conferma di una sostanziale armonia dei Regolamenti di Cassa Forense con le interpretazione normativa della Suprema Corte».
Ma cosa dice esattamente il regolamento? L'articolo 63 (Inadempimenti sanzionati) prevede che siano sanzionati i seguenti inadempimenti: a) il ritardo o il mancato invio della comunicazione dei redditi e dei volumi di affari (Modello 5); b) il ritardato o il mancato pagamento dei contributi soggettivi e integrativi.
E l'articolo 74 (Informativa all'iscritto e formale contestazione dell'inadempimento) dispone che l'ufficio competente, quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 63 del Regolamento, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa. L'avviso deve specificare: a) l'inadempienza riscontrata; b) gli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi; c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni; d) l'avvertimento che, in mancanza, si procederà alla iscrizione nei ruoli esattoriali; e) la misura della sanzione; f) modalità e termini di eventuali ricorsi.