Cartello dei camion, sì ai risarcimenti richiesti in patria
Nel caso del “cartello dei camion”, sulla violazione delle regole Ue sulla concorrenza è competente il giudice del luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati. È la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo con la sentenza del 29 luglio (C-451/18) che apre la strada a una semplificazione nelle azioni di risarcimento del danno alle imprese acquirenti, vittime di intese anticoncorrenziali decise in altri Stati Ue, ma con effetti sulla propria attività.
La sentenza nasce da un’azione di risarcimento (si veda la scheda sopra) avviata in Ungheria in base al regolamento 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale.
La Corte ha chiarito i criteri di ripartizione di competenza tra i giudici dello spazio giudiziario europeo nei casi transfrontalieri con al centro le azioni di risarcimento. Il regolamento Ue, accanto al titolo generale di giurisdizione del domicilio del convenuto, stabilisce che l’azione, in alcune materie come quella sugli illeciti civili dolosi o colposi, può essere avviata dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (articolo 7). Gli accordi per fissare i prezzi degli autocarri – osserva la Corte – non erano stati conclusi in Ungheria, ma il danno, ossia il pagamento di costi aggiuntivi per gli autocarri acquistati dall’azienda ungherese, si è concretizzato in quel Paese.
È vero che non si può comprendere, nella nozione del regolamento, ogni luogo in cui si verifichino pregiudizi patrimoniali in conseguenza di un danno iniziale realizzato in un altro Stato, ma se l’infrazione è unica e continuata, con effetti in tutto lo spazio Ue, l’articolo 7 del regolamento va applicato.
D’altra parte, il danno lamentato è immediatamente collegato alla violazione delle regole Ue sulla concorrenza, anche in assenza di contratto tra il ricorrente e il costruttore del veicolo. Pertanto, il danno diretto «consente di riconoscere, in linea di principio, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si è concretizzato».
Corte di giustizia Ue - Sentenza C-451/18