Casi di rilevanza penale della falsità commessa su assegno bancario
Reati contro la fede pubblica - Falsità in atti - Falsità in scrittura privata - Assegno bancario - Clausola di non trasferibilità - Rilevanza penale - Esclusione.
In tema di falsità commessa su assegno bancario (a cui è equiparabile quello postale), la clausola di non trasferibilità (prevista per assegni di importo pari o superiore a mille euro) incide in concreto sul regime di circolazione del titolo bancario, facendo venir meno il requisito della maggiore esposizione al pericolo della falsificazione, che giustifica la più rigorosa tutela penale, determinando invece l'applicazione della sola tutela amministrativa, a seguito della depenalizzazione prevista dal Dlgs n. 7/2016.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 29 aprile 2020 n. 13279
Reati contro la fede pubblica - Falsità in atti - Falsità in scrittura privata - Nuova formulazione dell'articolo 491 del codice penale e abrogazione dell'articolo 485 del codice penale a seguito del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 - Falso su assegno bancario avente clausola di non trasferibilità - Rilevanza penale - Esclusione. (Cp, articoli 485 e 491; decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, articolo 1, comma 1, lettera a).
La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'articolo 485 del codice penale, abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 e trasformato in illecito civile. Rimane, invece, la persistente rilevanza penale degli assegni trasmissibili mediante girata, senza che ciò determini alcuna ingiustificata disparità di trattamento, in ragione della peculiarità della odierna disciplina sulla clausola di trasmissibilità degli assegni, qualificata da particolari limiti quantitativi e dalla soddisfazione di specifiche ragioni dell'emittente, tali da rendere non irragionevole la scelta del legislatore di conservarne la rilevanza penale.
•Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 settembre 2018 n. 40256
Banca - Falso su un assegno bancario - Clausola di non trasferibilità - Fattispecie di cui all'art. 485 c.p. - Depenalizzazione.
Il falso su un assegno bancario con clausola di non trasferibilità è da considerare depenalizzato e soggetto solo a sanzione amministrativa. Rimane invece reato il falso su assegni che possono essere trasmessi attraverso girata.
•Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 settembre 2018 n. 40256
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In scrittura privata - Nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. a seguito del d.lgs. n. 7 del 2016 - Falso su assegno bancario avente clausola di non trasferibilità - Rilevanza penale - Esclusione.
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. a opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 13 marzo 2017 n. 11999
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In scrittura privata - Nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. e abrogazione dell'art. 485 cod. pen. a seguito del d.lgs. n. 7 del 2016 - Falso su assegno bancario avente clausola di non trasferibilità - Rilevanza penale - Esclusione.
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. a opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non è più soggetta a sanzione penale.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 6 luglio 2017 n. 32972