Professione e Mercato

Cassa forense: con l’F24 “Contributo integrativo minimo” compensabile

La novità consiste nella possibilità di utilizzare anche tale modello che permette di compensare il contributo con i crediti per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato

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di Francesco Machina Grifeo

Il contributo minimo integrativo dell’anno 2023, oltre che con PagoPA, può essere versato anche mediante modello F24. Lo comunica Cassa forense con una nota. L’uso del modello F24 consente di poter compensare il contributo previdenziale con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

L’adempimento è stato confermato dopo che qualche giorno fa il Tar del Lazio, con sentenza n. 18854/2023, ha respinto il ricorso di Cassa Forense contro il provvedimento con il quale i ministeri vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023.

Il contributo, dell’importo di 805,00 euro, con scadenza 31 dicembre prossimo dunque è stato “posto in riscossione a partire da martedì 19.12.2023 a mezzo PagoPa”. Con la nota di oggi la Cassa rende noto che “nonostante i tempi ristretti conseguenti alla pronuncia del Tar si è riusciti ad inserire anche tale modalità”.

Dunque, si dovrà compilare F24 Ordinario – Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi – indicando:
- codice ente identificativo di Cassa Forense: 0013;
- codice sede: nessun valore;
- causale contributo: E107;
- codice posizione: nessun valore;
- periodo di riferimento: da 12/2023 a 12/2023;

La Cassa poi ricorda che i professionisti per i quali il 2023 è ricompreso nei primi 5 anni di iscrizione all’albo, sono esonerati dal contributo minimo integrativo e verseranno il 4% con Mod. 5/2024.

Gli Avvocati iscritti alla Cassa ove il 2023 sia ricompreso fra il 6° e 9° anno e per i quali l’iscrizione alla Cassa sia avvenuta prima del 35 anno di età sono tenuti al pagamento della metà del contributo minimo integrativo € 402,50.

Gli avvocati per i quali il 2023 è il 10° anno o superiore di iscrizione cassa sono tenuti al pagamento dell’intero contributo minimo integrativo € 805,00.

Per i praticanti che risultano iscritti alla Cassa vige l’esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per tutto il periodo di praticantato.

I pensionati di vecchiaia, dall’anno successivo a quello di pensionamento, sono esonerati dal pagamento della contribuzione minima integrativa.

Per eventuale verifica dell’importo dovuto a titolo di contributo minimo integrativo è possibile accedere, mediante le proprie credenziali, nella sezione “Accessi riservati/posizione personale, sezione “Pagamenti” presente nel Sito Internet della Cassa www.cassaforense.it”.

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