Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 19 ed il 26 dicembre
Nell'appuntamento settimanale con la giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano, tra le numerose depositate, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) clausola compromissoria e controversia tra privati e Pa; (ii) motivazione "per relationem" e nullità della sentenza; (iii) modificazione della domanda giudiziale; (iv) deferimento del giuramento estimatorio ed ammontare della somma dovuta al creditore; (v) giudizio di cassazione e deduzione del vizio di mancato o inesatto esame di un documento; (vi) articolo 115 c.p.c., elementi di prova acquisiti agli atti e motivazione del giudice; (vii) revocazione ed erronea presupposizione della inesistenza o meno di giudicato; (viii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento saldo passivo di conto corrente ed onere di contestazione dell'opponente.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
ARBITRATO – Cassazione n. 29188
L'ordinanza, nel quadro di una controversia insorta tra una società ed una amministrazione comunale, afferma che la nullità del lodo per invalidità della clausola compromissoria dedotta in sede di impugnazione sotto il profilo della non arbitrabilità della controversia non può essere affermata ove, in base al "petitum" sostanziale, l'interesse dedotto in causa abbia natura e consistenza di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo.
SENTENZA – Cassazione n. 29191
La Suprema Corte ribadisce che la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dall'articolare le proprie argomentazioni giuridiche, dovendo comunque il percorso argomentativo consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto nonché la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato.
DOMANDA GIUDIZIALE – Cassazione n. 29275
Nell'ordinanza si ribadisce che la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
GIURAMENTO ESTIMATORIO – Cassazione n. 29411
Enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte afferma che il deferimento del giuramento estimatorio non è ammesso nel caso in cui, trattandosi di stabilire l'ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia acquisito gli elementi di prova utili per tale accertamento.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 29418
La pronuncia consolida il principio, già enunciato in precedenti arresti, secondo cui il mancato esame di un documento in tanto può essere denunciato per cassazione in quanto esso determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 29464
Accogliendo il ricorso, la pronuncia riafferma che la violazione dell'articolo 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità con in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza, ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 29559
L'ordinanza ribadisce che l'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex articolo 395, n. 4, c.p.c., ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche.
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE – Cassazione n. 29577
La decisione afferma che l'estratto conto previsto dall'articolo 50 del Tub di cui si sia avvalsa la banca in sede di ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del saldo passivo di conto corrente, deve contenere, al fine di consentire il corretto assolvimento da parte dell'opponente dell'onere di contestazione, un completo resoconto delle varie partite in dare e in avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO
Arbitrato – Lodo – Controversia tra privati e P.A. – Lavori o servizi pubblici – Giurisdizione – Nullità del lodo per invalidità della clausola compromissoria in ragione della non arbitrabilità della controversia – Diritto soggettivo – Responsabilità precontrattuale. (Cc, articoli 1337 e 2043; Cc, articolo 829)
La domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, proposta da o nei confronti di una Pubblica amministrazione in qualità di stazione appaltante, in tema di affidamento di lavori o servizi pubblici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quando la contestazione non abbia ad oggetto direttamente la fase pubblicistica della gara, ma quella prodromica, deducendosi la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nel corso delle trattative. In tema di arbitrato, ne consegue che la nullità del lodo per invalidità della clausola compromissoria, dedotta in sede di impugnazione sotto il profilo della non arbitrabilità della controversia, non può essere affermata ove, in base al "petitum" sostanziale, l'interesse dedotto in causa abbia natura e consistenza di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia gravata con la quale la corte territoriale aveva rigettato l'impugnazione proposta da una amministrazione comunale avverso la condanna pronunciata a suo carico in sede arbitrale a titolo di responsabilità precontrattuale; in particolare, la natura della situazione giuridica dedotta dalla società controricorrente, in forza di una clausola compromissoria contenuta in un "Memorandum d'Intesa" sottoscritto con la predetta amministrazione ed avente ad oggetto la realizzazione, il finanziamento e la gestione di un sistema comunale di autocompostaggio di rifiuti organici, doveva ritenersi, in base al criterio del "petitum" sostanziale, di diritto soggettivo, in ragione del comportamento ritenuto dagli arbitri investiti della lite contrario a buona fede per avere l'ente locale arbitrariamente ed inutilmente coinvolto la società medesima in una trattativa di diritto privato su un piano paritetico, al di fuori della necessaria procedura di evidenza pubblica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 28 aprile 2020, n. 8236; Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 4 luglio 2017, n. 16419; Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 4 settembre 2015, n. 17586; Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 23 marzo 2011, n. 6596).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29188 – Presidente Ferro; Relatore Lamorgese
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Sentenza – Contenuto – Motivazione – "Per relationem" – Presupposti – Violazione – Nullità. (Cost, articolo 111; Cpc, articolo 132; Disp. att. c.c., articolo 118)
In tema di provvedimenti giudiziali, se è vero che la sentenza emessa in sede di impugnazione può essere motivata "per relationem", la motivazione deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta controversa ed evidenziare l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto espresso nel precedente richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento. Il giudice di merito, in particolare, deve dare conto, seppur succintamente, delle ragioni dell'adesione al precedente, ma a tal fine è necessario che illustri quali sono le questioni controverse e quali i motivi di impugnazione proposti dalla parte, non potendosi limitare ad aderire acriticamente ad un proprio precedente di cui è ignoto il contenuto, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione e delle allegazioni difensive (Nel caso di specie, rilevata la nullità della sentenza impugnata per inesistenza della motivazione in violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione gravata essendosi nella fattispecie concreta la Corte territoriale limitata a rinviare "per relationem" ad una identica questione già decisa in sede di legittimità, non rendendo in tal modo percepibile il fondamento della decisione in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 3 settembre 2019, n. 21978; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 5 agosto 2019, n. 20883; Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 settembre 2018, n. 22022; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 luglio 2018, n. 17403).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29191 – Presidente Ferro; Relatore Lamorgese
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Domanda giudiziale – Modificazione ex art. 183 c.p.c. – Ammissibilità – Oggetto e limiti. (Cpc, articoli 112 e 183)
Nella modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 cod. proc. civ., che può riguardare anche uno od entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), è compresa la proposizione di una domanda diversa in via subordinata ed alternativa, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito dello scioglimento della comunione legale, il giudice di legittimità ha ritenuto infondato il motivo di doglianza formulato dal ricorrente, coniuge separato, essendo manifesta l'inerenza, alla comune vicenda sostanziale, di entrambe le domande proposte da controparte: l'una, in via principale, volta ad ottenere una quota paritaria dell'incremento di valore degli immobili e dell'impresa di trasporti; l'altra, introdotta in via subordinata nella memoria ex articolo 183 cod. proc. civ., diretta ad ottenere il riconoscimento della metà delle spese di ristrutturazione e miglioramento degli immobili e di costituzione della predetta impresa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4322; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 maggio 2018, n. 13091; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 28 novembre 2017, n. 28385; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 22 dicembre 2016, n. 26782).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 dicembre 2020, n. 29275 – Presidente Ferro; Relatore Lamorgese
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Mezzi di prova – Giuramento estimatorio – Ammissibilità – Limiti – Somma dovuta al creditore. (Cc, articolo 2736; Cpc, articolo 241)
Il deferimento del giuramento estimatorio non è ammesso nel caso in cui, trattandosi di stabilire l'ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia acquisito gli elementi di prova utili per tale accertamento (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una società di capitali ed un istituto di credito per la ripetizione di somme indebitamente percepite per interessi determinati con riferimento agli usi di piazza e capitalizzazione trimestrale dei medesimi, accogliendo il ricorso incidentale del predetto istituto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo la corte territoriale deferito giuramento di estimazione al legale rappresentante della società ricorrente con riguardo all'ammontare del credito vantato dalla stessa nei confronti della banca in dipendenza del rapporto di conto corrente senza una ragionata ricognizione del materiale probatorio portato al suo esame; infatti, si osserva nella parte motivata, pur ammettendosi che il giuramento estimatorio possa avere ad oggetto anche una somma di danaro allo scopo di stabilire il suo esatto ammontare, è da escludere che tale mezzo di prova possa essere utilizzato per supplire ad un esame del materiale probatorio acquisito al processo: in base ad una pur risalente giurisprudenza, il giuramento di estimazione non potrebbe essere fatto valere nemmeno nel caso in cui della affermazione creditoria e della domanda giudiziale dell'attore sia stata data prova, ancorché insufficiente, e perciò da integrare: infatti, l'articolo 241 cod. proc. civ. consente il giuramento in questione nella sola ipotesi in cui non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa: e, all'evidenza, tale condizione difetta in tutte le ipotesi in cui una prova di tale valore sia stata offerta e si tratti solo di apprezzarne la portata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 agosto 1984, n. 4659; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 novembre 1962, n. 3210).
• Cassazione, sezione I civile, sentenza 23 dicembre 2020, n. 29411 – Presidente De Chiara; Relatore Falabella
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Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Mancato o inesatto esame di un documento – Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. (Cpc, articoli 116 e 360)
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia di contratti bancari, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, risultando evidente la carenza di allegazione del profilo della decisività dei documenti del cui omesso esame parte ricorrente intende dolersi, rendendo, in tal modo, la censura genericamente formulata e dunque irricevibile nel contesto decisorio; ed invero, si osserva, la censura non prospetta e non indica, in modo puntuale, come invece avrebbe dovuto, il contenuto dei predetti documenti, i quali, peraltro, sembrano ridursi, ad annotazioni contabili provenienti dalla stessa creditrice, così sfuggendo a tale generica prospettazione il profilo della decisività dei documenti stessi rispetto al contenuto della decisione oggetto di impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 giugno 2018, n. 16812; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 settembre 2016, n. 19150).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 23 dicembre 2020, n. 29418 – Presidente De Chiara; Relatore Amatore
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Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Violazione art. 115 c.p.c. – Deducibilità quale vizio di legittimità – Condizioni. (Cpc, articoli 115 e 360)
La violazione dell'articolo 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità con riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, il giudice di legittimità, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata con la quale i giudici d'appello avevano dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'articolo 145 del Codice delle Assicurazioni per non avere parte ricorrente, titolare del credito, fornito la prova che il fax, contenente la richiesta di risarcimento, fosse stato effettivamente ricevuto dalla compagnia di assicurazioni, omettendo, tuttavia, di considerare che, nell'ambito del giudizio di merito e fin dall'atto introduttivo del giudizio, del predetto fax la compagnia medesima non solo non aveva tempestivamente e specificamente contestato la ricezione, ma aveva anche posto in essere difese che ne presupponevano proprio l'avvenuta ricezione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1229; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4699; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 ottobre 2016, n. 20382).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 23 dicembre 2020, n. 29464 – Presidente Graziosi; Relatore Moscarini
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Impugnazioni – Revocazione – Errore di fatto – Erronea presupposizione della inesistenza di giudicato. (Cpc, articolo 395; Cpp, articolo 654)
Il giudicato, sia esso interno od esterno, costituendo la "regola del caso concreto" partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che, come la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche, così l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della "regula juris", rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'articolo 395, n. 4, cod. proc. civ. essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che la censura di parte ricorrente non denunciasse un errore revocatorio rilevante ai sensi dell'articolo 395, n. 4, cod. proc. civ. incentrandosi la stessa unicamente sull'omessa valutazione, da parte della sentenza oggetto di revocazione, del giudicato penale che, stante la sovrapponibilità dei fatti, oggetto dei due giudizi, è destinato a spiegare la sua efficacia anche nel processo civile, ai sensi dell'articolo 654 cod. proc. pen., ha, di conseguenza, dichiarato inammissibile il ricorso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28138; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 maggio 2017, n. 10930; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 17 novembre 2005, n. 23242; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 16 novembre 2004, n. 21639)
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29559 – Presidente Scaldaferri; Relatore Valitutti
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Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Onere di contestazione da parte dell'opponente – Condizioni – Saldo passivo di conto corrente – Estratto conto ex art. 50 del T.U.B. – Caratteri. (Cpc, articoli 163, 163-bis, 164, 167, 633 e 645; D.lgs, n. 385/1993, articolo 50)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore in monitorio a fondamento della propria domanda, in tanto può esplicarsi, in quanto l'attore abbia, a propria volta, spiegato, nel ricorso per ingiunzione, una pretesa fondata su fatti esposti in modo chiaro ed analitico: fatti cioè che, ove non specificamente contestati, possano risultare idonei a far scattare il meccanismo della non contestazione. Tali caratteri della pretesa posta a fondamento del procedimento d'ingiunzione non si riscontrano nel caso in cui la banca si sia avvalsa, nel ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del saldo passivo di conto corrente, dell'estratto conto previsto dall'articolo 50 del T.U.B., laddove quest'ultimo non contenga un completo resoconto delle varie partite in dare ed in avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio. Ne consegue che solo se la banca ricorrente in monitorio abbia fondato la propria pretesa su estratti conto che consentano un pieno controllo in ordine alle poste considerate ed ai conteggi compiuti, l'opponente si troverà esposto all'onere di contestazione con tutte le conseguenze riconducibili al suo espletato o mancato assolvimento (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il tribunale aveva respinto l'opposizione del ricorrente avverso il decreto a mezzo del quale lo stesso tribunale gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della banca intimata, di un'ingente somma di danaro, sentenza contro la quale era stato spiegato appello, dichiarato inammissibile, per mancanza di probabilità di accoglimento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 19896; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 ottobre 2006, n. 22528; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 luglio 1994, n. 6707).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29577 – Presidente De Chiara; Relatore Di Marzio