Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 31 maggio ed il 4 giugno 2021
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) esecuzione forzata ed abuso del processo; (ii) responsabilità aggravata e compensazione delle spese di lite; (iii) giudizio di cassazione ed integrazione del contraddittorio; (iv) giudizio di appello e compensazione delle spese di lite; (v) ricorso per cassazione e vizio di violazione di legge; (vi) compensi professionali e liquidazione giudiziale; (vii) sentenza parziale e riserva del ricorso per cassazione; (viii) consulenza tecnica e potere discrezionale del giudice.
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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI
ESECUZIONE FORZATA - Cassazione n. 15077/2021
La decisione afferma che, in sede esecutiva, la moltiplicazione delle iniziative che, senza frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della procedura, configura un abuso del processo, la cui conseguenza per il creditore non può che risolversi nell'irripetibilità delle spese superflue o, peggio, fatte lievitare ad arte dal medesimo.
SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 15102/2021
L’ordinanza, aderendo al più recente orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, riafferma che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex articolo 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’articolo 92 del Cpc.
IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 15117/2021
La pronuncia riafferma che, in caso di ricorso per cassazione inammissibile o “prima facie” infondato, appare superfluo disporre la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, risolvendosi l'adempimento, oltre che in un aggravio di spese, in una dilatazione dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 15233/2021
La decisione, fermo il principio secondo cui il giudice d’appello, allorché riformi la sentenza di primo grado, ha il dovere di regolare nuovamente le spese del grado valutando l'esito globale della lite, afferma che, nel caso in cui l’appellante risulti vincitore, il giudice è tenuto, in linea di principio, ad applicare il principio della soccombenza, salva la possibilità di individuare, specificandole, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 15239/2021
La sentenza riafferma che, in sede di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
DIFENSORI - Cassazione n. 15443/2021
La pronuncia ribadisce che, in sede di determinazione dei compensi in sede giudiziale in applicazione dei parametri previsti dal Dm n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi per la professione forense, al giudice è riconosciuto il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, ma tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione.
IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 15602/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte afferma che, nel caso di sentenza che abbia deciso una delle domande senza definire l'intero giudizio, il deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione, che non sia stata allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza o non sia stata notificata alla controparte, non realizza l'effetto della riserva di impugnazione.
PROVA CIVILE - Cassazione n. 15711/2021
La decisione riafferma che la motivazione dell'eventuale diniego della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal medesimo giudice.
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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO
Procedimento civile - Processo esecutivo - Abuso del processo - Moltiplicazione delle iniziative esecutive al solo fine di aggravare i costi della procedura - Conseguenze - Irripetibilità delle spese - Fondamento. (Cc, articoli 1175, 1227 e 1375; Cpc, articoli 88, 82 e 175)
Costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile. In particolare, in sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della procedura. Tale condotta, processualmente illecita, lo è anche sul piano deontologico ai sensi dell'articolo 66 del codice deontologico forense (il quale stabilisce che “…l'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita…”. Conseguenza di simili condotte non può che esserel'irripetibilità delle spese superflue o, peggio, fatte lievitare ad arte dal creditore: irripetibilità che, quand'anche non esistesse l'articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile, o non se ne volesse predicare l'applicabilità al processo esecutivo, comunque discenderebbe dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e prima ancora sul principio di autoresponsabilità, di cui è espressione il secondo comma dell'articolo 1227 del codice civile (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civili unite, sentenza 23 novembre 2017, n. 27897).
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Procedimento civile - Spese processuali - Soccombenza - Rigetto in appello della domanda proposta ex articolo 96 Cpc dalla parte soccombente in primo grado e vincitrice nel merito in secondo grado - Parziale e reciproca soccombenza sia in primo che in secondo grado - Insussistenza - Conseguenze in tema di spese processuali. (Cpc, articoli 92 e 96)
Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex articolo 96 cod. proc. civ., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11792; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 aprile 2017, n. 9532; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 ottobre 2016, n. 20838).
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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Mancata notifica del ricorso a soggetto parte dei precedenti gradi di merito - Ricorso “prima facie” infondato - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie concernente il licenziamento di un dipendente ministeriale. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 101, 102, 127 e 175)
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 del codice di procedura civile) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione inammissibile o “prima facie” infondato, appare superfluo disporre la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che l'adempimento si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in una dilatazione dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 4 febbraio 2021, n. 2627; Cassazione, sezione civile L, sentenza 17 dicembre 2019, n. 33399; Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 dicembre 2018, n. 33557; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12515; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 giugno 2013, n. 15106).
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Procedimento civile - Spese processuali - Giudizio di appello - Riforma della decisione di primo grado - Regolazione delle spese di giudizio - Necessità - Principio della soccombenza - Applicabilità - Deroga - Gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione - Specificazione. (Cpc, articoli 91, 92 e 132)
Il giudice d’appello, allorché riformi la sentenza di primo grado, ha il dovere di regolare nuovamente le spese anche di quel grado di giudizio valutando l'esito globale della lite. Nel caso in cui l’appellante risulti vincitore, il giudice è tenuto, in linea di principio, ad applicare il principio della soccombenza, salva la possibilità di individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata, in quanto il giudice di appello, pur accogliendo integralmente il gravame, aveva poi disposto la compensazione delle spese di giudizio, osservando che quest’ultima si giustificava in considerazione “…della non particolare complessità delle questioni trattate…”, sussistendo pertanto i “…gravi ed eccezionali motivi…” richiesti dalla legge, con formula che, specifica il giudice di legittimità, non assume alcuna specifica valenza, in quanto la semplicità della causa non esclude che la parte che ha ragione abbia comunque dovuto affrontare un giudizio per vedere riconosciuta la sussistenza del suo diritto, con le conseguenti spese). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9064).
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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Vizio di violazione di legge - Nozione - Fattispecie concernente il licenziamento di un dipendente comunale. (Cc, articolo 2735; Cpc, articolo 360)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento irrogato ad un dipendente comunale, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto parte ricorrente, lungi dal censurare l'affermazione, in diritto, della corte territoriale secondo la quale il concetto di rappresentante, ai sensi dell'articolo 2735 del codice civile, comprende non soltanto il rappresentante legale del destinatario della confessione “…ma anche qualunque persona che, nei confronti del confidente, agisca nell'interesse della parte cui la confessione è diretta…”, aveva preteso di ricavare la denunciata violazione di legge da una pretesa erronea ricognizione del materiale probatorio, opponendo, inammissibilmente, alla ricostruzione operata dal giudice d’appello, secondo la quale, non vi era dubbio che, nei frangenti in discorso, la dirigente e l'impiegata dell'Ufficio Anagrafe Centrale “…agissero nell'interesse del Comune di cui erano funzionarie…”, una asserita assenza di deleghe inerenti al potere disciplinare in capo alle stesse). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 5 febbraio 2019, n. 3340).
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Procedimento civile - Difensori - Compenso professionale - Liquidazione in sede giudiziale - Parametri medi - Discostamento da parte del giudice - Condizioni e limiti - Motivazione - Necessità. (Dm, n. 55/2014, articolo 4; Dpr n. 115/2002, articolo 116; Cc, articolo 2233; Cpc, articolo 82)
Il Dm n. 55 del 2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'articolo 4, comma 1, di tale decreto. Al giudice è riconosciuto il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento - come fatto palese dall'inciso “di regola” che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 - ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. Ne consegue che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata avendo il giudice del merito, dopo aver enunciato specificamente le attività svolte dal difensore d'ufficio per il recupero del credito (richiesta del decreto ingiuntivo, notifica del decreto e dell'atto di precetto, esecuzione mobiliare, procedimento ex articolo 492-bis cod. proc. civ. e esecuzione mobiliare presso terzi), liquidato il compenso in modo unitario ed omnicomprensivo, senza indicare le ragioni della operata decurtazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 1° marzo 2018, n. 4871).
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Procedimento civile - Impugnazioni - Sentenza non definitiva - Riserva di impugnazione - Efficacia - Condizioni - Mero deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione - Idoneità - Esclusione - Allegazione dichiarazione al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza o notifica alla controparte - Necessità. (Cpc, articoli 130, 168, 170, 340 e 361; Disposizioni di attuazione del Cpc, articoli 129 e 133)
Nel caso di sentenza che abbia deciso una delle domande senza definire l'intero giudizio, il deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione, che non sia stata allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza o non sia stata notificata alla controparte, non realizza l'effetto della riserva di impugnazione. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1574; Cassazione, sezione civile III sentenza 8 gennaio 2018, n. 194; Cassazione, sezione civile II sentenza 18 dicembre 2014, n. 26777).
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 4 giugno 2021, n. 15602 - Presidente Frasca - Relatore Scoditti
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Procedimento civile - Prova civile - Consulenza tecnica d'ufficio - Natura di mezzo istruttorio - Nomina dell'ausiliario giudiziario - Potere discrezionale del giudice - Diniego - Motivazione implicita. - Idoneità - Fattispecie inerente a contratto di agenzia per la promozione di servizi di telecomunicazione . (Cc, articoli 1742 e 1751; Cpc, articoli 61 e 191)
La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario; la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione del recesso per giusta causa intimato nell’ambito di un contratto di agenzia per la promozione di servizi di telecomunicazione, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata disposizione della c.t.u. “tecnico-informatica” già richiesta in primo grado, avendo la corte medesima, sulla scorte degli elementi raccolti, dato conto, implicitamente, della mancata nomina in sede di gravame del consulente tecnico-informatico). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2103; Cassazione, sezione civile I sentenza 5 luglio 2007, n. 15219; Cassazione, sezione civile II sentenza 15 aprile 2002, n. 5422).