Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 5 ed il 9 luglio 2021.

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di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda di equa riparazione e specificazione della "causa petendi"; (ii) giudizio di appello e procedimento notificatorio; (iii) querela di falso e limiti del sindacato giudiziario; (iv) spese processuali, compensazione ed obbligo motivazionale; (v) diritto di difesa ed al contraddittorio, costituzione in giudizio di più parti e conflitto di interessi; (vi) cause riunite e criteri di liquidazione delle spese giudiziali; (vii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e deduzione in sede di legittimità; (viii) giudizio di appello e specificità dei motivi; (ix) giudizio di appello e specificità dei motivi; (x) prova testimoniale e requisiti di specificità e rilevanza dei relativi capitoli; (xi) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

EQUA RIPARAZIONE Cassazione n. 19124/2021
Cassando con rinvio il decreto oggetto d'impugnazione, la decisione, resa in tema di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, specifica che, ai fini dell'accoglimento domanda di equa riparazione, l'entità della somma o l'oggetto della pretesa azionata nel giudizio presupposto non costituisce elemento idoneo ad incidere direttamente sulla sussistenza del pregiudizio lamentato.

IMPUGNAZIONICassazione n. 19130/2021
L'ordinanza, cassando la decisione gravata, riafferma che la violazione dell'obbligo, posto dall'articolo 330, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'articolo 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito.

MEZZI DI PROVA Cassazione n. 19256/2021
Nel ribadire un risalente quanto consolidato principio, la decisione ribadisce che nella querela di falso il requisito dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità prescinde dalla fondatezza dei primi e dall'esito concreto delle seconde – perché fissa una posizione dialettica, di tesi, e non la verità obiettiva – con la conseguenza che il controllo del giudice attiene soltanto all'esistenza ed alla rilevanza giuridica della deduzione della parte, indipendentemente dal relativo fondamento nel merito.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 19260/2021
In tema di spese processuali, la pronuncia ribadisce che il giudice è tenuto a motivare la disposta compensazione, dovendosi ritenere tale obbligo assolto oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.

DIFENSORI Cassazione n. 19262/2021
La pronuncia riafferma che nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi, è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, quali valori costituzionalmente garantiti.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 19279/2021
L'ordinanza ribadisce il principio secondo il quale il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Cassazione n. 19346/2021
Resa in tema di mediazione obbligatoria, la decisione, pur riaffermando che nelle materie indicate dal legislatore è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste, precisa che la parte che deduca, in sede di legittimità, un vizio concernente la procedibilità del giudizio conseguente al mancato o irrituale espletamento del procedimento prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010, deve anche dedurre che l'improcedibilità sia stata tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio, non potendosi altrimenti procedere allo scrutinio della dedotta questione.

IMPUGNAZIONICassazione n. 19428/2021
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza riafferma il principio secondo cui ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

IMPUGNAZIONICassazione n. 19437/2021
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza ribadisce che gli articoli 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

PROVA CIVILE Cassazione n. 19587/2021
Nella pronuncia si riafferma che l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve ritenersi soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un'adeguata prova contraria, dal momento che l'indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell'articolo 253 cod. proc. civ., affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Cassazione n. 19614/2021
La sentenza riafferma che, in tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1–bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Processo per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Domanda di indennizzo ex lege n. 89 del 2001 – Finalità – "Causa petendi" – Specificazione – Entità della somma o oggetto della pretesa azionata nel giudizio presupposto – Incidenza sulla sussistenza del pregiudizio lamentato – Configurabilità – Esclusione – Principi espressi in tema di giudizio relativo ad una procedura fallimentare. (Legge n. 89/2001, articoli 2 e 3)
La domanda di equa riparazione mira ad assicurare il ristoro del pregiudizio di carattere non patrimoniale derivante alla parte dalla partecipazione ad un giudizio, e per un tempo che ecceda i tempi di durata ragionevole così come individuati, ora dal legislatore, e prima dalla giurisprudenza, in conformità degli arresti della Corte EDU. La "causa petendi" si specifica quindi nell'allegazione della qualità di parte di un giudizio presupposto la cui durata complessiva, anche in relazione agli eventuali gradi nei quali si è sviluppato, abbia ecceduto gli standard di ragionevolezza, potendo l'entità della somma o l'oggetto della pretesa azionata nel giudizio presupposto incidere non direttamente sulla sussistenza del pregiudizio lamentato (tranne nel caso in cui sia fatta valere una pretesa evidentemente bagatellare) quanto sulla determinazione in concreto del "quantum", ben potendosi correlare la misura del danno non patrimoniale all'effettiva entità degli interessi in gioco (Nel caso di specie, in cui la doglianza del ricorrente atteneva alla irragionevole durata di una procedura fallimentare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato avendo la corte distrettuale rigettato la domanda in conseguenza di un mero errore materiale compiuto dal ricorrente nell'indicazione dell'importo per il quale era stato ammesso al passivo fallimentare).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 luglio 2021, n. 19124 – Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo


Procedimento civile – Impugnazioni – Atto di appello – Notificazione – Effettuazione non presso domicilio eletto in sede di notificazione della sentenza di primo grado bensì presso domicilio eletto in quest'ultimo – Nullità – Giudice d'appello – Omissione dell'ordine di rinnovazione della notifica in difetto di sanatoria – Conseguenze – Nullità del processo e della sentenza. (Cpc, articoli 156, 160, 161, 291 e 330)
In tema di impugnazioni, qualora l'atto d'appello, in violazione dell'articolo 330, comma 1, cod. proc. civ., venga notificato non già nel domicilio eletto in sede di notificazione della sentenza di primo grado, bensì presso il procuratore costituito nel giudizio "a quo", ovvero nel domicilio eletto per quel giudizio, si determina, ai sensi dell'articolo 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa. Ove poi tale vizio non sia stato rilevato dal giudice d'appello – tenuto ad ordinarne la rinnovazione della notifica a norma dell'articolo 291 cod. proc. civ. – o sanato dalla costituzione della parte appellata, consegue la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo abbia definito (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ha accolto l'unico motivo di ricorso proposto dalla ricorrente, che, contumace nel giudizio di appello, aveva lamentato che, pur essendo la sentenza di primo grado, poi riformata in sede di gravame, notificata con elezione di domicilio nella relata presso un diverso difensore, l'atto di impugnazione era stato notificato presso il procuratore dell'appellata costituito in primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 dicembre 2018, n. 32006; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 luglio 2021, n. 19130 – Presidente Lombardo – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Mezzi di prova – Querela di falso – Contenuto – Indicazione degli elementi e delle prove della falsità – Ammissibilità della querela – Controllo del giudice – Oggetto – Limiti. (Cpc, articolo 221)
Nella querela di falso il requisito dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità prescinde dalla fondatezza dei primi e dall'esito concreto delle seconde – perché fissa una posizione dialettica, di tesi, e non la verità obiettiva – con la conseguenza che il controllo del giudice attiene soltanto all'esistenza ed alla rilevanza giuridica della deduzione della parte, indipendentemente dal relativo fondamento nel merito (Nel caso di specie, relativo ad una querela di falso relativa ad un testamento pubblico censurato per divergenza tra l'attestazione fatta dal notaio delle dichiarazioni rese in sua presenza dal testatore e quanto veramente dichiarato da quest'ultimo, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto la corte d'appello, incorrendo in errore attinente alla natura stessa del giudizio da formularsi in sede di ammissibilità della querela, aveva concluso che quest'ultima non era assistita da prove sufficienti a fondare la tesi dell'asserita falsità, con rigetto del gravame sul punto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 giugno 2010, n. 15169; Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 maggio 1980, n. 3131).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 luglio 2021, n. 19256 – Presidente Carrato – Relatore Picaroni

Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Obbligo di motivazione da parte del giudice – Assolvimento – Modalità. (Cpc, articoli 91 e 92)
In tema di spese processuali, il giudice è tenuto a motivarne la compensazione, dovendosi ritenere tale obbligo assolto oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per aver il giudice d'appello, senza dar conto di alcuna ragione plausibile della disposta compensazione ricavabile dalla sentenza impugnata, disatteso la censura di mancata condanna degli odierni intimati al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore del ricorrente nei cui confronti la domanda era stata rigettata per carenza di legittimazione passiva). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 30 luglio 2008, n. 20598).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 luglio 2021, n. 19260 – Presidente Manna – Relatore Picaroni

Procedimento civile – Difensori – Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore – Conflitto di interessi – Anche virtuale – Conseguenze. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 83, 84, 162, 354 e 356)
Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di "simultaneus processus", dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti: tale situazione di conflitto di interessi, anche, come detto virtuale, valutabile cioè in astratto e "ex ante", è causa della nullità di tutte le attività processuali svolte in contraddittorio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in seguito ad un infortunio occorso ad una partecipante ad una festa organizzata da un movimento politico nei locali di una struttura alberghiera, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto la corte del merito, pur ritenendo sussistente il denunciato conflitto di interessi, sia pure virtuale, tra le posizioni processuali dei convenuti – società esercente l'attività commerciale e partito politico – in quanto rappresentati dal medesimo difensore nonché l'eccepita nullità della sentenza di prime cure, aveva poi ritenuto non dovessero essere rimessi gli atti al primo giudice né procedere al rinnovo dell'istruttoria, decidendo di conseguenza la causa allo stato degli atti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 25 settembre 2018, n. 22772; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 23 marzo 2018, n. 7363; Cassazione, sezione civile III, sentenza 25 giugno 2013, n. 15884; Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 novembre 2005, n. 21350).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 luglio 2021, n. 19262 – Presidente Graziosi – Relatore Scrima

Procedimento civile – Spese processuali – Soccombenza – Cause connesse – Riunione in unico giudizio – Effetti – Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento – Esclusione – Liquidazione delle spese processuali – Criteri – Riferimento ai singoli giudizi riuniti – Necessità – Fondamento. (Cpc, articoli 91, 103, 104 e 274)
Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in punto di liquidazione delle spese giudiziali nel quadro di una controversia, in cause riunite, avente ad oggetto domanda, proposta nei confronti di due membri di collegio, di risarcimento dei danni subiti dalle parti di un giudizio arbitrale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 luglio 2014, n. 15860; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 luglio 2006, n. 15954; Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 giugno 2001, n. 7908).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 7 luglio 2021, n. 19279 – Presidente Valitutti – Relatore Iofrida

Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Procedimento di mediazione – Impugnazioni – Condizione di procedibilità della domanda – Giudizio di cassazione – Deduzione del vizio concernente la procedibilità del giudizio a motivo del mancato o irrituale espletamento del procedimento – Tempestività dell'eccezione o rilievo officioso della dedotta improcedibilità – Deduzione relativa – Necessità – Inosservanza – Inammissibilità del motivo di ricorso. (Cpc, articolo 360; D.lgs, n. 28 del 2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ribadito che il preventivo esperimento del procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda, dovendo l'improcedibilità tuttavia essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, la parte che deduca, in sede di legittimità, un vizio concernente la procedibilità del giudizio conseguente al mancato o irrituale espletamento della mediazione prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010, deve anche dedurre che l'improcedibilità sia stata tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio, non potendosi altrimenti procedere allo scrutinio della questione (Nel caso di specie, in cui parte ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata per non avere ritenuto che il procedimento di mediazione svolto in primo grado fosse viziato – e comportando pertanto la mancata integrazione della condizione di procedibilità – per il fatto che allo stesso non aveva partecipato la parte personalmente, ma esclusivamente un sostituto del difensore, peraltro privo di procura speciale, la Suprema Corte, rilevato che parte ricorrente medesima non aveva dedotto che l'eccezione fosse stata sollevata tempestivamente né che vi fosse stato rilievo d'ufficio, essendosi limitata soltanto a dar atto che "…nelle more, veniva dato corso alla mediazione delegata, che – tuttavia – non sortiva alcun effetto, attesa la mancata presenza della parte convenuta opposta…" ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, difettando lo stesso di autosufficienza in ordine alla tempestività dell'eccezione o del rilievo officioso dell'improcedibilità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 novembre 2020, n. 25155).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 7 luglio 2021, n. 19346 – Presidente Vivaldi – Relatore Sestini

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Motivi – Specificità – Configurabilità – Condizioni – Riproposizione al giudice di appello delle argomentazioni disattese dal primo giudice – Ammissibilità – Condizioni – Allegazione circa profili fattuali e giuridici aggiuntivi – Esclusione – Fattispecie in materia successoria. (Cpc, articolo 342)
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Nel caso di specie, accogliendo l'unico motivo di ricorso con il quale parte ricorrente aveva denunziato la nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 342 cod. proc. civ., ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., censurando in tal modo la declaratoria di parziale inammissibilità dell'appello, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza medesima, essendo tutti i motivi di gravame proposti idonei a soddisfare i requisiti di cui al citato articolo 342 cod. proc. civ., secondo il significato attribuito alla disposizione in esame nell'elaborazione giurisprudenziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 8 luglio 2021, n. 19428 – Presidente Gorjan – Relatore Tedesco

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Motivi – Specificità – Condizioni – Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso – Sufficienza – – Fattispecie in materia condominiale. (Cc, articolo 1102; Cpc, articoli 342 e 434)
Gli articoli 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto di taluni condomini ad installare, a proprie cure e spese, un impianto ascensore nel fabbricato, il giudice di legittimità, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ricorrente in rapporto al parametro dell'articolo 342 cod. proc, civ., e cioè per difetto di specificità delle censure avverso la sentenza di primo grado relative all'applicabilità dell'articolo 1102 cod. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 8 luglio 2021, n. 19437 – Presidente Di Virgilio – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Prova civile – Prova per testimoni – Modo di deduzione – Capitoli di prova – Specificazione – Requisiti. (Cpc, articoli 244 e 253)
L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve ritenersi soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un'adeguata prova contraria, dal momento che l'indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell'articolo 253 cod. proc. civ., affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in cui un consorzio aveva agito nei confronti del proprio direttore commerciale ritenuto responsabile, a motivo della violazione degli obblighi di diligenza, di aver arrecato un danno costituito dalla diminuzione dei contributi promozionali percepiti, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata di rigetto della domanda risarcitoria, in quanto la motivazione assunta della corte distrettuale era tale da realizzare di per sé la denunciata violazione da parte del ricorrente delle norme dettate in tema di ammissione delle prove, avendo espunto dal giudizio elementi validamente acquisibili riferiti al tempo ed al modo di svolgimento dell'incarico da parte del lavoratore controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 6 maggio 2019, n. 11765; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 ottobre 2008, n. 25013; Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 agosto 2003, n. 12642).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 9 luglio 2021, n. 19587 – Presidente Negri della Torre – Relatore Arienzo

Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Procedimento di mediazione – Impugnazioni – Condizione di procedibilità della domanda – Appello – Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza – Obbligatorietà della mediazione in appello – Esclusione – Fondamento. (Dlgs, n. 28 del 2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia locatizia, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso in quanto l'eccezione sollevata da parte della ricorrente società conduttrice ed inerente all'irregolare esperimento della procedura per aver controparte partecipato tramite un avvocato munito di mandato alle liti, per quanto rilevante in quanto attinente a soggetto non formalmente investito per rappresentare la parte, avrebbe dovuto essere ritualmente formulata entro la prima udienza del giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 9 luglio 2021, n. 19614 – Presidente Graziosi Torre – Relatore Fiecconi

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