Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 2 giugno 2023
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) poteri del giudice e vizio di ultrapetizione o extrapetizione; (ii) regime delle preclusioni e giudizio di appello; (iii) regime delle spese di lite e condanna per responsabilità aggravata; (iv) spese di assistenza stragiudiziale, natura e criteri di liquidazione; (v) rito c.d. "Covid", udienza scritta e principio del contraddittorio; (vi) vizi del procedimento notificatorio e notifica telematica effettuata da casella PEC a casella e-mail ordinaria; (vii) giudizio di appello, principio del contraddittorio e violazione del diritto di difesa; (viii) notifica atto di appello tra categorie dell'inesistenza e della nullità.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
POTERI DEL GIUDICE – Cassazione n. 15002/2023
La decisione riafferma che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato).
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 15083/2023
L'ordinanza ribadisce che la violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo.
SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 15175/2023
La pronuncia consolida il principio secondo il quale la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
DIFENSORI – Cassazione n. 15265/2023
La sentenza rimarca che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.
ATTI PROCESSUALI – Cassazione n. 15311/2023
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza rimarca che, nel c.d. "rito Covid", la sostituzione dell'udienza in presenza con il mero deposito di note scritte non può negare alle parti il diritto di svolgere ogni altra attività propria dell'udienza medesima, prima fra tutte il documentare l'avvenuta rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio, quando l'appellato non si sia costituito.
NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 15345/2023
La decisione afferma che, in caso di invio della notificazione con modalità telematiche ai sensi dell'art. 3–bis della legge n. 53/1994 da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione, deve ritenersi nulla e non già inesistente.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 15443/2023
Riaffermando un principio già enunciato dalle Sezioni Unite, la pronuncia ribadisce che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 15541/2023
L'ordinanza riafferma che il luogo in cui la notificazione dell'atto di appello viene eseguito non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Poteri del giudice – Vizio di ultrapetizione o extrapetizione – Configurabilità – Presupposti – Fattispecie relativa a controversia insorta in conseguenza di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore. (Cpc, articoli 101 e 112)
Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), fermo restando che egli è libero di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate (Nel caso di specie, nel rigettare il ricorso di parte datoriale avverso la sentenza impugnata che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice per sopravvenuta parziale inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di operatrice socio sanitaria ritenute incompatibili con residuali mansioni, la Suprema Corte ha ritenuto rispettoso del principio della domanda e del contraddittorio l'operato della corte territoriale che, in sede di accertamento del rispetto dell'obbligo di "repêchage" e nell'ambito dei poteri istruttori d'ufficio, aveva correttamente stimato funzionale a siffatto accertamento l'esatta determinazione delle capacità residue, delineate in maniera approssimativa dal certificato della Commissione medica della A.S.L., al fine di valutare la fondatezza della domanda proposta dalla lavoratrice medesima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 marzo 2019, n. 8048; Cassazione, sezione civile I, sentenza 11 aprile 2018, n. 9002).
• Cassazione, sezione L civile, ordinanza 29 maggio 2023 n. 15002 – Presidente Leone ; Relatore Boghetich
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Regime delle preclusioni ex art. 183 c.p.c. – Violazione – Rilievo officioso in grado di appello – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Principio riaffermato in controversia insorta in materia fallimentare. (Cpc, articoli 157 e 183)
La violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ. può essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all'art. 157, comma 3, cod. proc. civ. – secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente – non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d'ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare di una società azionaria, la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla banca controricorrente, ha ritenuto fondato anche il motivo di impugnazione con cui la quest'ultima aveva lamentato che la corte del merito, nel confermare il rigetto della domanda di insinuazione di un credito da saldo di conto corrente, avesse addotto una diversa motivazione, costituita dalla mancanza di prova del saldo passivo per la tardiva produzione, oltre i termini previsti all'art. 184 cod. proc. civ., degli estratti integrali del conto medesimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 luglio 2021, n. 21529).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 30 maggio 2023 n. 15083 – Presidente Cristiano; Relatore Vella
Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. – Elementi costitutivi – Sussistenza del danno – Necessità – Oneri della parte. (Cpc, articolo 96)
In tema di spese processuali, mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del "litigator improbus" ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.; ne consegue che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte mentre da un lato ha ritenuto corretta "in iure" la sentenza gravata nella parte in cui la stessa aveva reputato necessaria, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, l'allegazione degli "elementi di fatto necessari ad individuare il danno sofferto", dall'altro ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità, costituendo l'oggetto di un accertamento di fatto, insindacabilmente riservato al giudice del merito, il giudizio negativo, emesso nella fattispecie concreta, sull'insussistenza di tale indispensabile elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità processuale aggravata, in quanto debitamente motivato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22405; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 ottobre 2015, n. 21798; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 19 gennaio 2007, n. 1140; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 20 aprile 2004, n. 7583).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 30 maggio 2023 n. 15175 – Presidente Cirillo; Relatore Spaziani
Procedimento civile – Difensori – Spese di assistenza stragiudiziale – Distinzione rispetto spese processuali vere e proprie – Sussistenza – Natura di danno emergente – Configurabilità – Conseguenze – Criteri di liquidazione ed oneri del danneggiato. (Cc, articoli 1223 e 2043; Cpc, articoli 91 e 92)
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente; il che comporta anche che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare in sede di gravame la pronuncia di rigetto della domanda di condanna al pagamento delle predette spese, aveva affermato che la richiesta di pagamento degli onorari stragiudiziali dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario nel corso del giudizio di primo grado, risultava fondata su un mero prospetto di parcella depositato in udienza dinanzi al giudice di pace). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 17 maggio 2022, n. 15732; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24481; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990).
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 30 maggio 2023 n. 15265 – Presidente Scarano; Relatore Rossello
Procedimento civile – Atti processuali – Udienze – Rito c.d. "Covid" – Udienza in forma scritta – Instaurazione contraddittorio – Verifica giudiziale – Necessità – Fattispecie relativa a giudizio di appello soggetto al rito del lavoro. (Costituzione, articoli 24 e 111; Dl 3/2020, articolo 221; Cpc, articoli 101, 127-ter, 348, 350, 359, 421 e 435)
La sostituzione dell'udienza realizzata dalla disposizione di cui all'art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 3/2020, così come introdotto dalla legge di conversione n. 77/2020 con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note contenenti "le sole istanze e conclusioni", note che a tutti gli effetti tengono luogo della stessa, non può negare alle parti il diritto di svolgere ogni altra attività propria dell'udienza medesima, prima fra tutte il documentare l'avvenuta rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio, quando l'appellato non si sia costituito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, decidendo nelle forme della trattazione scritta secondo rito c.d. "Covid", preso atto della non costituzione dell'appellato e della mancanza di prova dell'avvenuta notifica del gravame, ne aveva dichiarato l'improcedibilità; nella circostanza, infatti, osserva la pronuncia in esame, il giudice distrettuale non poteva definire in rito il giudizio senza prima richiedere alla parte appellante contezza dell'avvenuta notificazione o meno degli atti introduttivi e del gravame, chiudendo l'udienza "scritta" con tale richiesta e rinviando ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta).
• Cassazione, sezione L civile, sentenza 31 maggio 2023 n. 15311 – Presidente Manna; Relatore Bellè
Procedimento civile – Notificazioni – Notifica telematica da casella PEC a casella e–mail ordinaria – Inesistenza – Esclusione – Nullità – Configurabilità – Fondamento – Fattispecie relativa a giudizio di appello soggetto al rito del lavoro. (Legge 53/1994, articolo 3-bis; Dpr 68/2005, articoli 5 e 6; Cpc, articoli 153, 160, 291, 325 e 435)
In caso di invio della notificazione con modalità telematiche ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994 da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione, è nulla e non inesistente, non potendosi presumere – salvo prova contraria – la totale assenza di un inoltro telematico di dati presso il destinatario, di cui restano solo incerti gli esiti e dovendosi quindi ritenere sussistente una fase di consegna, seppure non vi sia prova del perfezionamento della notificazione e dunque l'atto non sia in sé idoneo a raggiungere gli effetti suoi propri (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile l'operato della corte del merito che, nel disporre la rinnovazione della notifica, aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dall'odierna ricorrente in quanto, nella circostanza, la notifica era stata in quel modo tentata presso l'indirizzo e-mail dichiarato dal difensore, e vi era stata "accettazione" da parte del sistema telematico, per quanto mancasse poi la ricevuta di avvenuta consegna, trattandosi pertanto di notifica da ritenere nulla e non già inesistente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26430; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 29 luglio 2016, n. 14916).
• Cassazione, sezione L civile, sentenza 31 maggio 2023 n. 15345 – Presidente Manna; Relatore Bellè
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio d'appello – Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione – Conseguenze – Nullità della sentenza – Sussistenza – Fondamento. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 189, 190 e 352)
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, applicando il principio già enunciato dalle Sezioni Unite, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata, in quanto il giudice d'appello, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, aveva pronunciato la sentenza senza fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni e concedere alle parti i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 novembre 2021, n. 36596).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 31 maggio 2023 n. 15443 – Presidente Sestini; Relatore Pellecchia
Procedimento civile – Notificazioni – Impugnazioni – Notificazione inesistente e notificazione nulla – Presupposti rispettivi – Individuazione – Luogo di notificazione – Vizio relativo – Nullità – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 160, 291, 305 e 307)
L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (e precisamente allorché l'attività di trasmissione venga svolta da un soggetto non qualificato, cioè non dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, oppure allorché difetti la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento e l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell'ipotesi di nullità della notifica. In particolare, è da escludere che il luogo in cui la notificazione viene eseguita attenga agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, ritenendosi che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadano pur sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia "ex tunc" o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia previdenziale, nel riaffermare gli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale dichiarato l'estinzione del processo sul presupposto che la notifica in riassunzione effettuata dall'Istituto ricorrente agli eredi presso il procuratore costituito del "de cuius", invece che presso il domicilio effettivo di questi, fosse inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria, in quanto compiuta in un luogo e ad una persona non riconducibili in alcun modo agli eredi medesimi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 2 maggio 2022, n. 13771; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 28 marzo 2018, n. 7703; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 23 febbraio 2017, n. 4667; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 29 luglio 2016, n. 14916).
• Cassazione, sezione L civile, ordinanza 1° giugno 2023 n. 15541 – Presidente Mancino; Relatore Cavallaro