Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 12 ed il 16 aprile 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) spese processuali e nozione di soccombenza reciproca; (ii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e modificazione della domanda monitoria; (iii) prova testimoniale ed indicazione specifica dei fatti da provare; (iv) giudizio di legittimità e deposito del ricorso e della procura speciale; (v) giudizio di cassazione, sentenza impugnabile con il solo ricorso straordinario ed impugnazione mediante appello; (vi) giudizio di appello e portata del divieto di proposizione di domande nuove; (vii) giudizio di cassazione, deposito copia analogica della decisione impugnata ed attestazione di conformità; (viii) giudizio di cassazione, nomina del difensore ed autenticazione copia della sentenza d'appello; (ix) giudizio di appello, fase istruttoria e di trattazione e regime della liquidazione delle spese processuali.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

SPESE PROCESSUALICassazione n. 9572/2021
L'ordinanza ribadisce che la nozione di soccombenza reciproca, la quale consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.

PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE Cassazione n. 9668/2021
Nella pronuncia si afferma che anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è applicabile il principio, secondo cui la modificazione della domanda ammessa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

PROVA CIVILE Cassazione n. 9823/2021
Interpretando il disposto di cui all'articolo 244 c.p.c., la decisione riafferma che ove l'oggetto della prova per testi riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività, in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 9862/2021
La decisione riafferma il principio secondo il quale, nel giudizio di legittimità, il deposito del ricorso e della procura speciale effettuato in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di tale termine.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 9868/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte afferma che nel caso in cui sia impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge e come tale impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., e l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 348-bis, comma 1, c.p.c., essendo stata ritenuta l'insussistenza di ragionevoli probabilità di un suo accoglimento nel merito, la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. avverso la sentenza di primo grado, la quale, una volta decorsi i termini di cui agli articoli 325, 326 e 327 c.p.c., deve quindi ritenersi passata definitivamente in giudicato, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione contro di essa eventualmente avanzato successivamente, ai sensi dell'articolo 348-ter, comma 3, cod. proc. civ.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 9891/2021
Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, la Suprema Corte riafferma che il divieto di proposizione di domande nuove sancito dall'articolo 345 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate nella fase di primo grado.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 9951/2021
La decisione ribadisce che nel giudizio di cassazione il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo pec priva di attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 82 del 2005.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 10201/2021
Nell'ordinanza si ribadisce il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, una volta nominato il difensore, l'autenticazione della copia della sentenza d'appello, non può essere effettuata, a pena di improcedibilità del ricorso, da altro avvocato al quale non sia stata conferita la procura speciale.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 10206/2021
In tema di spese processuali, enunciando espressamente il principio di diritto, la decisione afferma che, in sede di giudizio di appello, lo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione può dar luogo alla liquidazione della voce di tariffa prevista dal Dm n. 55 del 2014 unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'articolo 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Spese processuali – Soccombenza reciproca – Compensazione parziale o totale delle spese di giudizio – Nozione. (Cpc, articoli 91 e 92)
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo la corte d'appello disposto la compensazione integrale delle spese di lite nel doppio grado di giudizio utilizzando la nozione di soccombenza reciproca con riferimento all'esito sfavorevole dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal convenuto risultato vittorioso nella contestazione della fondatezza della pretesa attorea). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 settembre 2013, n. 21684; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 21 ottobre 2009, n. 22381).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 aprile 2021, n. 9572 – Presidente Cosentino – Relatore Casadonte

Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Modificazione della domanda – Ammissibilità – Limiti e condizioni. (Cpc, articoli 183, 633 e 6 45)
Anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è applicabile il principio, secondo cui la modificazione della domanda ammessa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Nel caso di specie, relativo ad un ingiunzione di pagamento avente ad oggetto le rate di un contratto di mutuo di cui la ricorrente era stata chiamata a rispondere quale cointestataria del negozio e quale garante, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione operata dal giudice del gravame che aveva ritenuto la modificazione operata una mera "emendatio libelli" in concreto pertanto consentita; infatti, la modificazione della domanda monitoria aveva lasciato immutato il titolo della pretesa – azionata sul fatto che l'opponente risultava essere erede del coobbligato defunto e, in quanto tale, tenuta a rispondere delle passività oggetto della successione – non determinandosi, nella circostanza, pertanto, né una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né, tantomeno, un allungamento dei tempi processuali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 settembre 2020, n. 20898; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 28 novembre 2019, n. 31078; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27124; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 giugno 2018, n. 16807; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 aprile 2021, n. 9668 – Presidente Genovese – Relatore Falabella

Procedimento civile – Prova civile – Prova testimoniale – Modo di deduzione – Fatti da provare per testimoni – Indicazione specifica – Estremi – Prova di un comportamento o di una attività frazionatisi in circostanze molteplici non indicate in modo preciso – Ammissibilità – Limiti. (Cpc, articolo 244)
La disposizione dell'articolo 244 cod. proc. civ. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività, in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore ed al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli (Principio ribadito dal giudice di legittimità in relazione ad un giudizio di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 maggio 2006, n. 11844; Cassazione, sezione civile L, sentenza 22 aprile 2002, 5842).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 14 aprile 2021, n. 9823 – Presidente Negri della Torre – Relatore Amendola

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Procura speciale – Deposito separato rispetto al ricorso – Legittimità – Condizioni – Deposito successivo al termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso – Ammissibilità – Esclusione – Conseguenze – Improcedibilità del ricorso. (Cpc, articoli 369 e 372)
La norma di cui all'articolo 369, comma 2, n. 3, cod. proc. civ., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1271; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 22 luglio 2002, n. 10722).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 aprile 2021, n. 9862 – Presidente Scrima – Relatore Dell'Utri

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Sentenza impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione – Impugnazione mediante appello – Declaratoria di inammissibilità dell'appello – Per insussistenza di ragionevoli probabilità di un suo accoglimento nel merito – Proposizione ricorso per cassazione ex articolo 348-ter, comma 3, c.p.c. – Conseguenze – Rimessione in termini del ricorrente per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost. avverso la sentenza di primo grado – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 324, 325, 326, 327, 348–ter, 360, 382, 617 e 619)
Nel caso in cui sia impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge e come tale impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., come nell'ipotesi dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 cod. proc. civ. (o comunque, in virtù del cosidetto principio dell'apparenza, nell'ipotesi in cui l'azione proposta sia qualificata come tale dal giudice di primo grado, indipendentemente dalla sua effettiva natura), e l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 348-bis, comma 1, cod. proc. civ., essendo stata ritenuta l'insussistenza di ragionevoli probabilità di un suo accoglimento nel merito, la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. avverso la sentenza di primo grado, la quale, una volta decorsi i termini di cui agli articoli 325, 326 e 327 cod. proc. civ., deve quindi ritenersi passata definitivamente in giudicato, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione contro di essa eventualmente avanzato successivamente, ai sensi dell'articolo 348-ter, comma 3, cod. proc. civ. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 26 maggio 2017, n. 13381; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 giugno 2016, n. 12872; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 ottobre 2015, n. 21520; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 9 maggio 2011, n. 10073; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 febbraio 2011, n. 4617).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 aprile 2021, n. 9868 – Presidente Amendola – Relatore Tatange lo

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Divieto di proposizione di domande nuove – Portata. (Cpc, articoli 112 e 345)
Il divieto di proposizione di domande nuove sancito dall'articolo 345 cod. proc. civ. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio introdotto dal ricorrente nei confronti delle amministrazioni pubbliche per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire una adeguata remunerazione in ragione del periodo di specializzazione svolto, con richiesta di risarcimento dei danni conseguenti al tardivo recepimento di una direttiva comunitaria, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione impugnata, in quanto la difesa delle amministrazioni convenute, nel giudizio di primo grado, si era limitata a contestare che il corso di specializzazione frequentato dal ricorrente non si fosse svolto così come previsto dalla normativa comunitaria, prospettando poi la questione della mancata comprensione della specializzazione medesima in un elenco previsto da un decreto ministeriale solo in grado di appello, fase in cui la corte territoriale non avrebbe dovuto esaminarla, in quanto non tempestivamente sollevata in prime cure, violando, in tal modo, gli articoli 345 e 112 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2529; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 novembre 2016, n. 23199).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 aprile 2021, n. 9891 – Presidente Amendola – Relatore Cirillo

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Deposito di copia analogica della decisione impugnata – Omessa attestazione di conformità o attestazione priva di sottoscrizione autografa – Sanzione dell'improcedibilità del ricorso – Limiti. (Cpc, articoli 369 e 372; Dl, n. 179/2012, articolo 179 art. 16-bis; D.lgs, n. 82/2005, articolo 23)
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo pec priva di attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 82 del 2005. Diversamente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3727; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 marzo 2019, n. 8312).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 15 aprile 2021, n. 9951 – Presidente Scarano – Relatore Iannello

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Deposito del ricorso –Copia autenticata della sentenza impugnata – Autenticazione operata da difensore non conferitario della procura speciale – Idoneità – Esclusione – Fondamento. ( Cpc, articolo 369)
A seguito della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell'assunzione del patrocinio, l'autenticazione della copia della sentenza d'appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all'attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l'accesso al fascicolo telematico (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso in quanto la copia della sentenza impugnata risultava autenticata dal difensore della parte in grado di appello, diverso da quello patrocinante in sede di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 novembre 2018, n. 30846).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 aprile 2021, n. 10201 – Presidente De Stefano – Relatore Porreca

Procedimento civile – Spese processuali – Dm n. 55/2014 – Giudizio di appello – Fase istruttoria e di trattazione – Liquidazione della relativa voce tariffaria – Presupposti e limiti. (Cpc, articolo 350; Dm, n. 55/2014, articolo 4)
Ai fini della liquidazione delle spese processuali in base al Dm n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'articolo 350 cod. proc. civ. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali (Nel caso di specie, accogliendo il motivo di ricorso, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rideterminato, diminuendone l'importo, le spese del giudizio di appello liquidate in favore della parte appellata risultata vittoriosa).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 aprile 2021, n. 10206 – Presidente Frasca – Relatore Tatangelo

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