Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 21 ed il 25 febbraio 2022.
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) consulenza tecnica d'ufficio, contestazioni ed i rilievi critici "sostanziali" e preclusioni processuali; (ii) giudizio di legittimità e denunziata violazione nei procedimenti oppositivi della cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale; (iii) giudizio di appello e istanze istruttorie non esaminate in prime cure; (iv) patrocinio a spese dello Stato, liquidazione compenso, giudizio di opposizione e poteri-doveri del giudice; (v) giudizio di appello, riforma pronuncia impugnata e regolamento spese di lite; (vi) interruzione del processo e sospensione dall'albo dell'unico difensore della parte; (vii) notificazioni alle persone giuridiche, rinnovazione e oneri del notificante; (viii) estinzione del processo, spese di lite e rimedi impugnatori.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
MEZZI DI PROVA – Cassazione n. 5624/2022
Enunciando tre principi di diritto, le Sezioni Unite si pronunciano sulla questione, oggetto di un indirizzo non univoco in seno alla giurisprudenza di legittimità come rilevato dall'ordinanza di rimessione n. 1990/2020, concernente la possibilità per la parte di contestare per la prima volta in sede di comparsa conclusionale i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, definendo anche, in via ulteriore, se siffatte contestazioni, una volta considerate tardive in primo grado, possano essere proposte in appello, sottraendosi alle preclusioni di cui all'art. 345 cod. proc. civ.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 5669/2022
Enunciando due principi di diritto, le Sezioni Unite si pronunciano sulla questione sollecitata dall'ordinanza di rimessione n. 13205/2021, attinente al ruolo rivestito dalla Corte di cassazione e dallo stesso ricorrente in caso di denuncia, in sede di legittimità, della violazione dell'art. 2909 c.c. in giudizio oppositivo per erronea interpretazione del titolo esecutivo corrispondente al giudicato.
POTERI DEL GIUDICE – Cassazione n. 5767/2022
La decisione afferma che nel caso in cui il giudice di primo grado abbia ritenuto inammissibile la domanda per esistenza di un precedente giudicato, il giudice d'appello, al fine di non incorrere nel vizio di omessa pronuncia, è tenuto ad esaminare le istanze istruttorie formulate in calce all'atto di appello la cui ammissibilità non sia stata esaminata nel giudizio di prime cure.
DIFENSORI – Cassazione n. 5808/2022
La pronuncia ribadisce che nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sussiste per il giudice il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 5890/2022
L'ordinanza riafferma che allorché il giudice d'appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
INTERRUZIONE DEL PROCESSO – Cassazione n. 5933/2022
La pronuncia ribadisce che l'automatica interruzione del processo conseguente alla sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 6222/2022
In tema di notificazione alle persone giuridiche, l'ordinanza assicura continuità al principio che, nell'interpretare l'art. 145 c.p.c., afferma che, una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza.
ESTINZIONE DEL PROCESSO – Cassazione n. 6323/2022
Dichiarando inammissibile il ricorso, la decisione ribadisce che l'ordinanza con la quale il giudice, nel dichiarare l'estinzione del giudizio, non solo provveda alla liquidazione delle spese di lite, ma anche alla loro attribuzione, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie di cui all'art. 306, comma 4, cod. proc. civ., se emessa in primo grado, non è assoggettabile al ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., ma è impugnabile mediante appello.
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Mezzi di prova – Consulenza tecnica d'ufficio – Contestazioni e rilievi critici delle parti – Formulazione per la prima volta nella comparsa conclusionale o in sede di appello – Ammissibilità – Limiti e condizioni. (Cpc, articoli 61, 62, 156, 157, 189, 190, 195, 345 e 346)
Le contestazioni ed i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità ed alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. (Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione, sezione civile II, ordinanza interlocutoria 29 gennaio 2020, n. 1990).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 febbraio 2022 n. 5624 – Presidente Raimondi – Relatore Scrima
Procedimento civile – Mezzi di prova – Consulenza tecnica d'ufficio – Relazione peritale – Subprocedimento – Termine – Natura ordinatoria – Mancata prospettazione ad opera delle parti al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici – Successiva formulazione nella comparsa conclusionale o in sede di appello – Preclusione – Insussistenza – Condizioni e limiti. (Cpc, articoli 61, 62, 156, 157, 175, 189, 190, 195, 345 e 346)
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, "ratione temporis", il novellato art. 195 cod. proc. civ., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 cod. proc. civ., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza interlocutoria 29 gennaio 2020, n. 1990).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 febbraio 2022 n. 5624 – Presidente Raimondi ; Relatore Scrima
Procedimento civile – Mezzi di prova – Consulenza tecnica d'ufficio – Contestazioni e rilievi critici delle parti – Formulazione per la prima volta nella comparsa conclusionale o in sede di appello – Valutazione da parte del giudice della conformità della condotta processuale al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità – Sussistenza – Incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite – Configurabilità. (Cost., articolo 111; Cpc, articoli 61, 62, 88, 92, 156, 157, 175, 189, 190, 195, 345 e 346)
Qualora le contestazioni ed i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte cod. proc. civ., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza interlocutoria 29 gennaio 2020, n. 1990).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 febbraio 2022 n. 5624 – Presidente Raimondi; Relatore Scrima
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Oggetto – Denunziata violazione nei procedimenti oppositivi con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale – Poteri-doveri della Corte di Cassazione – Individuazione. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 324, 360, 366, 474, 615 e 617)
Ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 cod. civ. nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza interlocutoria 17 maggio 2021, n. 13205).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 febbraio 2022 n. 5669 – Presidente Manna; Relatore Scoditti
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Oggetto – Denunziata violazione nei procedimenti oppositivi con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale – Ricorso – Contenuto – Oneri del ricorrente – Individuazione. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 324, 360, 366, 474, 615 e 617)
Ai fini della denuncia della violazione, nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 cod. civ. con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, sia di specifica indicazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, sia di specifica indicazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. della sede nel giudicato del precetto di cui si denuncia l'errata interpretazione e dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza interlocutoria 17 maggio 2021, n. 13205).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 febbraio 2022 n. 5669 – Presidente Manna; Relatore Scoditti
Procedimento civile – Poteri del giudice – Giudizio di primo grado – Declaratoria di inammissibilità della domanda per esistenza di precedente giudicato – Giudizio di appello – Mezzi di prova – Ammissibilità non esaminata in prime cure – Esame da parte del giudice d'appello – Necessità – Violazione – Vizio di omessa pronuncia. (Cpc, articoli 112, 183, 320, 345 e 350)
Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia ritenuto inammissibile la domanda per esistenza di un precedente giudicato, il giudice d'appello, al fine di non incorrere nel vizio di omessa pronuncia, è tenuto ad esaminare le istanze istruttorie formulate in calce all'atto di appello la cui ammissibilità non sia stata esaminata nel giudizio di prime cure (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata con la quale il giudice d'appello aveva respinto il gravame con compensazione tra le parti delle spese di giudizio demandando al giudice del rinvio di procedere all'esame delle richieste istruttorie formulate dall'appellante per valutarne l'ammissibilità).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 febbraio 2022 n. 5767 – Presidente Amendola; Relatore Cirillo
Procedimento civile – Difensori – Compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Decreto di liquidazione del compenso – Giudizio di opposizione – Poteri-doveri del giudice – Richiesta di atti, documenti e informazioni necessari ai fini della decisione – Doverosità – Fondamento. (Cc, articolo 2697; Dpr, n. 115/2002, articolo 170; Dlgs n. 150/2011, articolo 15)
In sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione "può" contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento impugnato avendo il giudice di merito disatteso la domanda di integrazione della liquidazione del ricorrente senza previamente richiedere al giudice della causa presupposta la trasmissione degli atti processuali che avrebbero permesso di verificare l'incidenza della condotta del ricorrente medesimo rispetto alla posizione processuale della parte difesa) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 gennaio 2020, n. 2206; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 16 febbraio 2017, n. 4194; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 ottobre 2015, n. 19690; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 maggio 2015, n. 9264).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 febbraio 2022 n. 5808 – Presidente Lombardo; Relatore Criscuolo
Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di appello – Riforma totale o parziale della sentenza impugnata – Nuovo regolamento delle spese processuali – Necessità – Fondamento. (Cpc, articoli 91, 92 e 336)
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Nel caso di specie, accogliendo il motivo con cui la società ricorrente aveva lamentato, in dipendenza della parziale riforma del primo "dictum", l'omessa liquidazione unitaria e complessiva delle spese di ambedue i gradi di merito, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, disposto la compensazione nella misura di 1/2 anche delle spese del giudizio di primo grado, ferma la misura della liquidazione nel complesso operata (per compensi ed anticipazioni) dal primo giudice, fermo l'obbligo della ricorrente medesima di rimborsare all'intimato la residua metà delle medesime spese e ferma ovviamente la regolamentazione delle spese d'appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 1° giugno 2016, n. 11423; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 gennaio 2017, n. 1775).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 23 febbraio 2022 n. 5890 – Presidente Gorjan; Relatore Abete
Procedimento civile – Interruzione del processo – Sospensione dall'albo dell'unico difensore della parte – Evento interruttivo – Automatica operatività – Condizioni – Concreto pregiudizio processuale – Prova relativa – Necessità. (Cost, articolo 24; Cpc, articoli 301 e 372)
La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d'appello può essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., a condizione, peraltro, che la parte dimostri il concreto pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il motivo con cui il ricorrente aveva dedotto la nullità della sentenza in quanto pronunciata all'esito di un giudizio che avrebbe dovuto essere interrotto, ha cassato con rinvio la decisione impugnata: nella circostanza, infatti, la mancata interruzione del processo d'appello, in conseguenza della sospensione dall'esercizio della professione del suo unico difensore, aveva determinato, per il ricorrente dallo stesso rappresentato, l'incontestata impossibilità tanto di partecipare all'udienza di precisazione delle conclusioni, quanto di presentare gli scritti difensivi conclusionali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10006; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28846; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 790; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 settembre 2017, n. 21002; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 aprile 2016, n. 6838).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 febbraio 2022 n. 5933 – Presidente Lombardo; Relatore Dongiacomo
Procedimento civile – Notificazioni – Persone giuridiche – Notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente – Prescrizione che nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e i dati anagrafici – Ambito di applicazione – Limiti – Notificazione "alternativa" di cui ai primi due commi dell'art. 145 c.p.c. – Sussistenza – Notificazione di cui all'ultimo comma dell'art.145 c.p.c. – Esclusione – Conseguenze. (Cpc, articoli 140, 143 e 145)
In tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 cod. proc. civ.; non riguarda invece l'ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli artt. 140 o 143 cod. proc. civ., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a norma dei predetti commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l'ultimo comma del citato art. 145 cod. proc. civ. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l'ente sia indicata nell'atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere; pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso avverso la sentenza impugnata che, in una controversia insorta in materia di spettanze retributive, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per nullità della notificazione del ricorso introduttivo, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale: infatti, nella circostanza, la rinnovazione della notificazione autorizzata dal tribunale, con l'indicazione delle generalità e della residenza del legale rappresentante nella compilazione della relata e dell'avviso di ricevimento dell'atto a suo oggetto, e quindi al momento del nuovo affidamento all'ufficiale postale, era certamente idonea a soddisfare i requisiti prescritti dall'art. 145, comma 3, cod. proc. civ. ed il suo ricevimento da parte della legale rappresentante ne assicurava pertanto la regolare esecuzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 settembre 2021, n. 24061; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 settembre 2014, n. 19387).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 febbraio 2022 n. 6222 – Presidente Doronzo; Relatore Patti
Procedimento civile – Estinzione del processo – Ordinanza del giudice di primo grado – Spese di lite – Compensazione – Mezzi di impugnazione – Ricorso straordinario per cassazione – Inammissibilità – Appello – Ammissibilità. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 91, 92 e 306)
L'ordinanza con la quale il giudice, nel dichiarare l'estinzione del giudizio, non solo provveda alla liquidazione delle spese di lite, ma anche alla loro attribuzione, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie di cui all'art. 306, comma 4, cod. proc. civ., se emessa in primo grado, non è assoggettabile al ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., ma è impugnabile mediante appello (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice del merito, a fronte della rinuncia agli atti del procedimento monitorio formulata dall'opposto e dell'accettazione manifestata dalla parte opponente, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio compensando tra le parti le spese di lite per ragioni di equità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 14 dicembre 2009, n. 26210; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 10 ottobre 2006, n. 21707).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 25 febbraio 2022 n. 6323 – Presidente Gorjan; Relatore Falaschi