Cassazione: peculato, revisore che non controlla imputabile solo se concorre
Il revisore legale dei conti di un ente pubblico non può essere sottoposto al sequestro preventivo dei propri beni se per omesso controllo ha permesso il verificarsi di diversi e ripetuti casi di peculato. Non basta infatti, il fatto stesso dell'essere venuto meno al suo ruolo di garanzia, ma occorre che vi siano indizi di un comportamento doloso di concorso nel reato. La Corte di cassazione con la sentenza n. 6133 di ieri ha annullato la misura cautelare contro il revisore di un’Azienda pugliese di servizi alla persona che nel 2014 è stata commissariata dall'allora governatore della Puglia Nichi Vendola per l'emergere di casi di peculato, che sarebbero stati commessi, in particolare, dal suo presidente.
Il rinvio al tribunale - Il tribunale della libertà di Foggia dovrà ora riesaminare la questione al fine di verificare la sussistenza di una partecipazione in concorso ai reati di peculato e il nesso causale tra questi e l'omissione del controllo da parte del revisore. L'ordinanza di sequestro preventivo per equivalente dei beni dei coindagati riguardava la cifra di oltre 330mila euro di denaro sottratto alla funzione pubblica socio-assistenziale, attraverso prelievi ingiustificati, pagamenti di fatture per prestazioni inesistenti o spese e acquisti non inerenti l'attività istituzionale dell'ente. Una serie di peculati di cui è imputato, in primis, il presidente del consiglio di amministrazione della Asp e non segnalati dal revisore al contrario di altri episodi. Il ricorrente era stato presidente del collegio sindacale e poi revisore unico dell'Azienda regionale per i servizi alla persona e in tale qualità chiese anche chiarimenti sui flussi finanziari verso le società partecipate.
Ciò - secondo l'ordinanza cautelare annullata - dimostra che il revisore era a conoscenza degli illeciti. Una deduzione che va però integrata da gravi indizi del concorso nel reato: il nesso causale tra omesso controllo e peculati e l'aver agito non per colpa, ma con dolo anche solo eventuale. Se cioè il revisore a fronte del proprio mancato controllo ha accettato il rischio di lasciare la strada aperta alla commissione dei reati.