CCNL Dirigenti Industria, nella nuova definizione della figura dirigenziale una valorizzazione dei “professional”
Nel recente rinnovo del contratto è estesa l’applicazione della definizione anche alle figure professionali di più elevata qualificazione e esperienza tecnico professionale che realizzano, in piena autonomia, gli obiettivi dell’impresa o di un ramo di essa
In data 13 novembre 2024 è stato rinnovato il CCNL per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.
Il rinnovo del contratto prevede interventi su molte tematiche, tra cui l’ampliamento della definizione di dirigente, il miglioramento degli aspetti retributivi, il rafforzamento del sistema di welfare bilaterale con particolare attenzione alla parità di genere.
Particolarmente interessante appare l’ampliamento della definizione di dirigente al fine di recepire quanto già accade, di fatto, nelle aziende al fine di estenderne l’applicazione anche alle figure professionali di più elevata qualificazione e di esperienza tecnico professionale che realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa o di un ramo di essa.
Infatti, il novellato testo dell’art. 1 del contratto formalizza un dato reale, prendendo in considerazione le figure più elevate dei “professional” che, per prassi e giurisprudenza, vengono già ricondotte, di fatto, alla categoria dirigenziale; ciò perché figure in possesso di una elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale attraverso la quale concorrono a definire e realizzare in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa o di un suo ramo autonomo di essa.
Ciò comporta l’attribuzione della qualifica e quindi l’applicabilità delle disposizioni del contratto collettivo in parola ove sussistano le condizioni indicate nella norma.
La nuova formulazione dell’art.1 fa proprio il principio affermato dall’orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità ormai consolidato, secondo cui è sufficiente ai fini della attribuzione della categoria dirigenziale che il dipendente, per l’indubbia qualificazione professionale, nonché per l’ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale (si veda tra tutte Cass. 4 agosto 2017, n. 19579).
Viene così superato lo scoglio del procedimento destinato ad attribuire la qualifica dirigenziale consistito, sino ad oggi, nella sottile differenza tra le mansioni da dirigente e quelle previste dall’impiegato con funzioni direttive.
Si tratta di una differenza non sempre marcata: molti dipendenti con qualifica di quadri, infatti, svolgono mansioni di grande responsabilità e con la direzione gerarchica di numerosi dipendenti e spesso anche di un ramo dell’azienda.
In ogni caso, il nuovo art. 1 del contratto ha la finalità di chiarire che le mansioni da dirigente sono rinvenibili nell’esercizio di un potere di iniziativa e di discrezionalità che consente di indirizzare l’intera azienda o un ramo autonomo della stessa.
Per giungere alla nuova definizione della figura dirigenziale si è formalizzato il percorso di attenta analisi:
- (i) delle mansioni concretamente svolte, con particolare riguardo al relativo grado di autonomia e di responsabilità che il dirigente riveste nello svolgimento dell’attività lavorativa;
- (ii) alle dimensioni della compagine aziendale e
- (iii) alla complessità della struttura organizzativa dell’azienda, così come la giurisprudenza di legittimità ha, sin d’ora, insegnato (Cass. 5 aprile 2022, n. 5477).
La nuova formulazione della disposizione pattizia aderisce al filone interpretativo che non ha inteso delimitare l’attribuzione della qualifica di dirigente solo a coloro che rivestissero un ruolo “apicale” nell’organigramma aziendale, ovvero fossero dotati di amplissimi poteri e di una autonomia gestionale tale da essere ritenuti veri e propri sostituti dell’imprenditore (c.d. dirigente apicale) ma, con la nuova formulazione la norma definisce dirigente anche colui che nell’espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione ad uno o più servizi, abbia un’ampia autonomia decisionale nel realizzare gli obiettivi dell’impresa - e non occorre anche una formale investitura trasfusa in una procura speciale perché richiedere anche tale requisito, come ci ha insegnato la Suprema corte, significherebbe subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte.
La nuova formulazione della definizione del dirigente costituisce, quindi, un adeguamento alla evoluzione della figura del manager ampiamente riconosciuta anche dalla giurisprudenza nel suo orientamento prevalente in materia.
È stato finalmente recepito quello che accade di fatto tutti i giorni nelle maggiori imprese del nostro Paese con la volontà di modernizzare i sistemi gestionali delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese e per la valorizzazione di quelle figure (i cc.dd. “professional”) che attraverso la loro elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale, concorrono a definire e realizzare fattivamente in piena autonomia gli obiettivi dell’azienda o di un ramo di essa.
Nel compiere tale operazione di ermeneutica si è prestata particolare attenzione all’esigenza di delimitare con estrema precisione l’ambito di queste figure apicali che, dunque, rimangono, senz’altro distinte da quelle dei quadri, per come definite dalla normativa pattizia.
Infatti, la nuova definizione di dirigente si estende alle figure che non si limitano soltanto ad attuare – seppur con piena responsabilità – gli obiettivi definiti dall’azienda, ma concorrono pienamente alla definizione di tali obiettivi dandone, quindi, attuazione in piena autonomia decisionale.
Inoltre, rispetto alla generalità della categoria dei quadri, per come definiti nel nostro sistema, il ruolo di queste “nuove” figure dirigenziali nel concorrere alla definizione degli obiettivi dell’azienda trae fondamento dal superiore livello di qualificazione che, una volta raggiunto, ben si coniuga in modo inscindibile, con una esperienza tecnico-professionale ben consolidata nel tempo.
Ciò perché tali profili sono in grado di elaborare una visione di impresa in base alla quale possono fattivamente contribuire alla definizione degli obiettivi dell’azienda o di un ramo autonomo di essa.
Il contratto, infine, prevede all’ultimo comma dell’art. 1 (il quarto), che le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente, debbano essere preventivamente sottoposte alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del successivo art.21, valorizzando l’approccio di gestione condivisa delle tematiche contrattuali rispetto ad una impostazione, esclusivamente, di tipo conflittuale.
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*A cura dell’Avv. Ada Petrone, Gianni & Origoni