Cda delle Banche, quando scattano i doveri di vigilanza per i membri privi di deleghe
La Cassazione, sentenza n. 20398 depositata oggi, ha confermato la sanzione amministrativa di 129mila euro irrogata, nell’agosto 2013, dalla Banca d’Italia ad un membro del Cda per l’operazione Fresh
La Cassazione (sentenza n. 20398 depositata oggi) ha confermato la sanzione amministrativa di 129mila euro irrogata, nell’agosto 2013, dalla Banca d’Italia ad un ex componente (privo di deleghe operative) del Cda di Monte dei Paschi di Siena, in relazione alla c.d. “operazione Fresh”. Si tratta dell’aumento di capitale da 950 milioni di euro funzionale all’acquisizione di Banca Antonveneta. Il dirigente si era dimesso da vicepresidente della banca nel dicembre 2012.
La Seconda sezione civile ha così respinto il ricorso del manager, contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 2018. La responsabilità del manager è stata accertata da Via Nazionale per “mancate comunicazioni all’organo di vigilanza ed errate segnalazioni di vigilanza, mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo a livello consolidato, inosservanza delle forme tecniche dei bilanci”.
Nel ricorso, il banchiere aveva tra l’altro sostenuto di esser privo di deleghe operative, attribuite al Dg e al Presidente del Cda, non avendo così un quadro chiaro di quanto sarebbe avvenuto. Per la Suprema corte, il giudice di secondo grado, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha giustamente statuito che il dovere dell’amministratore privo di delega di attivarsi sorge alla presenza di «un segnale di pericolo o di sintomi di patologia nelle operazioni da compiere», ovvero di «indici rilevatori, di segnali perspicui e peculiari del fatto illecito posto in essere o che sta per essere posto in essere dagli amministratori operativi» (Cass. n. 19566/2020).
Un orientamento, prosegue la Corte, correttamente applicato al caso attuale, giacché «due circostanze avrebbero dovuto allertare il componente del Cda non titolare di deleghe […] ad esercitare in maniera pregnante il potere ispettivo interno, richiedendo dettagliate informazioni: in primo luogo la natura strategica dell’operazione Fresh; in secondo luogo le comunicazioni eccessivamente sintetiche fornite dagli organi delegati”.