Civile

Centrale Rischi, segnalazione illegittima se dopo la cessione del credito non si invia nuovamente il preavviso al debitore

Lo precisa il tribunale di Treviso con l'ordinanza 28 dicembre 2020

di Andrea Alberto Moramarco

Se dopo l'invio al debitore del preavviso di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, il credito viene ceduto con diverse operazioni di cartolarizzazione, l'ultimo cessionario non può effettuare la segnalazione se non ripete la comunicazione al debitore inadempiente. A imporlo è il rispetto del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto. In caso di non corretta segnalazione, sussistono sia il fumus boni iuris che il periculum in mora che giustificano l'adozione di un provvedimento d'urgenza per la regolarizzazione della posizione del debitore. Questo è quanto afferma il Tribunale di Treviso in un'ordinanza dello scorso 28 dicembre.

Il caso
La vicenda prende le mosse dalla segnalazione nel 2020 alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, da parte di una società di recupero crediti, del nominativo di una signora, che dal 2011 risultava inadempiente nel pagamento delle rate mensili di un finanziamento concessole da un istituto di credito nel 2009. La signora veniva a sapere di tale segnalazione solo quando altra banca, con la quale aveva stipulato un mutuo con garanzia ipotecaria, le negava la sospensione delle rate, proprio a causa della suddetta segnalazione.
La signora agiva perciò, ex articolo 700 cod. proc. civ., contro la società segnalante, al fine di ottenere in via d'urgenza la cancellazione del proprio nominativo. La signora sosteneva di non aver alcun rapporto con la società, non avendo questa mai inviatole il contratto di cessione del credito, e di non aver ricevuto comunque alcuna comunicazione relativa alla segnalazione.
Dal canto suo, la società segnalante riteneva corretto il suo operato, in quanto le diverse cessioni del credito della signora, pari a poco più di 8 mila euro, che si erano susseguite negli anni erano sempre state pubblicate mediante avviso in Gazzetta Ufficiale, così come prevede la normativa in materia di cartolarizzazione, ai sensi della legge n. 130/1999. Inoltre, la banca che aveva concesso il finanziamento, prima di cedere il suddetto credito, aveva comunicato alla signora nel 2011 l'intenzione di effettuare la segnalazione in conseguenza della irregolarità dei pagamenti, sicché la normativa di settore doveva ritenersi rispettata.
Per il giudice designato non sussisteva il fumus boni iuris tale da legittimare il provvedimento cautelare, considerato che l'avviso in Gazzetta Ufficiale era sufficiente per provare la nuova titolarità del credito, ai sensi dell'articolo 58 del TUF, mentre l'omesso invio del preavviso di segnalazione poteva al più configurare elusivamente sul piano risarcitorio.

La decisione
Tale verdetto viene però ribaltato in sede di reclamo da Tribunale, che ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare, ovvero il fumus boni iuris e il periculum in mora. I giudici risolvono la questione alla luce del canone di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale, che avrebbe dovuto ispirare la società segnalante. In sostanza, la necessità di un nuovo avvertimento prima della segnalazione era imposto «dalla necessità di attenersi ad un obbligo di buona fede in executiviis nel corso del rapporto». In altri termini, pur non essendo strettamente tenuta a farlo, la società avrebbe dovuto inviare un nuovo preavviso di segnalazione alla signora, considerato che erano trascorsi diversi anni dalla prima comunicazione. Ciò vale a maggior ragione, considerato che il solo e stratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non può dirsi sufficiente ad integrare la prova della titolarità del singolo credito derivante dal contratto di cessione. Difatti, sottolinea il Collegio, il fine della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riguarda il «diverso profilo dell'opponibilità della cessione e non quello della prova della titolarità del credito».
Conseguentemente, per il Tribunale sussiste anche il requisito del periculum in mora, in quanto la segnalazione alla Centrale Rischi mina di per sé «la possibilità per il cliente di ricorrere al credito bancario, causando così una lesione sia del diritto di accesso al credito del privato o di modifica del credito». Ciò giustifica, dunque, «la concessione di un provvedimento d'urgenza, consistente nell'ordine dato alla Banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a sofferenza».

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