Cessione del contratto di lavoro: non è richiesta nessuna forma tipica
Cessione del contratto di lavoro - Forma tipica - Necessità - Esclusione.
Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto e, poiché non si richiede per il contratto di lavoro, subordinato o autonomo, una forma tipica, salvo talune eccezioni, altrettanto deve ritenersi sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, e sia per il consenso alla cessione del lavoratore.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 settembre 2022, n. 27681
Contratti in genere - Cessione del contratto - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Consenso del contraente ceduto - Elemento essenziale del negozio - Configurabilità - Intervento di tale consenso dopo l'accordo tra cedente e cessionario - Ammissibilità - Condizioni.
Non richiedendosi per il contratto di lavoro, autonomo o subordinato, una forma tipica - salvo alcune eccezioni - il consenso alla sua cessione può essere anche successivo all'atto intervenuto tra cedente e cessionario e può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto, ovvero attraverso un comportamento inequivocabilmente preordinato a superare il preesistente assetto negoziale.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 gennaio 2013, n. 1456
Lavoro autonomo e subordinato - Criteri distintivi - Lavoro subordinato - Cessione del contratto di lavoro - Forma - Solennità - Esclusione.
Il consenso del contraente ceduto, costituendo elemento essenziale del negozio di cessione del contratto - il quale richiede la necessaria partecipazione del cedente, del cessionario e del ceduto - può essere anche successivo all'accordo tra cedente e cessionario purché nel momento di tale adesione non sia venuto meno l'accordo originario al quale essa vuole aggiungersi per perfezionare il contratto, e permangano, inoltre, tutte le condizioni della cessione, che deve avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 maggio 2001, n. 6349
Lavoro autonomo e subordinato - criteri distintivi - lavoro subordinato - cessione del contratto - forma - solennità - esclusione - forma tacita - ammissibilità - presupposti.
Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto trasferito; ne consegue che, non richiedendosi per il contratto di lavoro, subordinato o autonomo, una forma tipica - salvo talune eccezioni -, il consenso alla sua cessione, il quale può anche essere successivo all'atto intervenuto tra cedente e cessionario, non deve risultare da forme solenni e può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che il consenso alla cessione di un contratto di collaborazione potesse essere desunto dallo svolgimento da parte del prestatore di lavoro dell'attività a favore di un terzo indicato dall'originario committente come cessionario: ha precisato la S.C. che, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se gli elementi essenziali dell'originario rapporto fossero rimasti immutati).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 novembre 1999, n. 12384