Civile

Cessione del credito per contratto, senza la firma del cedente è nulla la notificazione dell'atto

La sezione III della Cassazione enuncia un principio innovativo

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di Mario Finocchiaro

Quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente. Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla sezione III della Cassazione con l'ordinanza 4 gennaio 2023 n. 108.

Principio innovativo
Questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini.
Per qualche riferimento, nel senso che ai fini del perfezionamento della cessione del credito è necessario l'accordo tra il cedente e il cessionario, che determina la successione di quest'ultimo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio, con effetti traslativi immediati non solo tra di essi ma anche nei confronti del debitore ceduto, nei cui confronti la cessione diviene efficace all'esito della relativa notificazione o accettazione (articolo 1264 Cc); l'accettazione della cessione ha natura non costitutiva bensì ricognitiva e, a tale stregua, al debitore ceduto non è precluso far valere l'eccezione di invalidità e di estinzione del rapporto obbligatorio, mentre esclude l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al creditore originario, T.A.R., Campania, sez. VIII, sentenza 20 maggio 2020, n. 1888, in giustamm.it, 2020, fasc. 5.

Notifica della cessione del credito
In termini generali, in margine alla notifica della cessione del credito, prevista dall'articolo 1264 Cc si è precisato, da ultimo:
- nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, Cassazione, ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28093;
- la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'articolo 1264 Cc, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, Cassazione, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12734;
- il disposto dell'articolo 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta, Cassazione, ordinanza 30 aprile 2021, n. 11436;
- in tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza, Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5616, in Fallimento, 2021, p. 214, con nota di Casa F., I crediti futuri nel factoring: architetture ellittiche della corte;

Natura consensuale
- il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 Cc; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificnte, Cassazione, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4713 che, , in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto;
- il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, Cassazione, sentenza 9 luglio 2018, n. 18016;

Fallimento del cedente
- al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state da lui accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento; la certezza della data può desumersi anche dall'avvenuto pagamento spontaneo, da parte del medesimo debitore, nelle mani del cessionario, Cassazione, ordinanza 22 giugno 2018, n. 16566;
- la cessione dei crediti ha efficacia derivativa anche ove il debitore ceduto sia il fisco, il quale, in detta qualità, può pertanto far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto, Cassazione, ordinanza 20 aprile 2018, n. 9842;
- l'articolo 1264 Cc non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario, Cassazione, ordinanza 13 marzo 2014, n. 5869.

Il merito
Sempre in termini generali, per i giudici di merito, nel senso che ai fini previsti dall'articolo 1264 Cc (in tema di «efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto»), la notificazione della cessione stessa può essere fatta sia mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto, sia successivamente, nel corso del giudizio Tribunale di Roma, sentenza 10 settembre 2019, in lanuovaproceduracivile.com, 2020.

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