Cessioni del quinto e pignoramenti presso terzi, le obbligazioni del datore di lavoro dal momento della notifica
Gli uffici HR sono - ormai da tempo - alle prese con l'ingrato compito di fronteggiare le esposizioni debitorie dei dipendenti. Ed infatti, pur trattandosi spesso di obbligazioni assunte dai lavoratori nei confronti di soggetti terzi ed in contesti estranei al rapporto di lavoro, il corretto adempimento delle stesse è integralmente rimesso alle Società
Gli uffici HR sono - ormai da tempo - alle prese con l'ingrato compito di fronteggiare le esposizioni debitorie dei dipendenti. Ed infatti, pur trattandosi spesso di obbligazioni assunte dai lavoratori nei confronti di soggetti terzi ed in contesti estranei al rapporto di lavoro, il corretto adempimento delle stesse è integralmente rimesso alle Società.
Partiamo dunque da un dubbio legittimo: ci si può rifiutare di dar corso a tali adempimenti?
La risposta è negativa, sia per quanto pertiene alla cessione del quinto, sia per quanto riguarda il pignoramento presso terzi. Discorso diverso vale invece per l'ulteriore - e meno diffuso - istituto della delegazione di pagamento: quest'ultimo, infatti, consente al terzo delegato (la Società) di non accettare l'incarico, ancorché sia debitore (della retribuzione mensile) verso il delegante (il dipendente).
Un altro elemento cardine della materia è dato dal principio dell'impignorabilità ed incedibilità della retribuzione, salvo nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Ciò che accade però in concreto è che i datori di lavoro si trovino a districarsi tra una vera e propria giungla di notifiche di pignoramenti e cessioni del quinto dello stipendio, e ciò anche in virtù della scarsità di controlli che si accompagna alla sottoscrizione di quest'ultimi.
In particolare, le cessioni del quinto dello stipendio sono contratti nel contesto dei quali viene spesso vincolato a garanzia del debito contratto dal dipendente non solo il T.F.R., ma "ogni emolumento corrisposto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro".
Quindi, oltre a dover prestare particolare attenzione al contenuto - variabile - delle intese raggiunte tra il dipendente e la finanziaria, laddove ci si trovi dinnanzi a formulazioni tanto ampie andrà devoluto al creditore anche l'eventuale incentivo all'esodo concordato tra le parti, con mal di pancia del dipendente e dei suoi aventi causa ed avendo dunque premura di tutelarsi in tal senso inserendo una specifica clausola di manleva nell'accordo transattivo.
Sempre in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, si segnala una sostanziale divergenza tra i due istituti: mentre la cessione del quinto può -se previsto dal contratto- vincolare integralmente in favore del creditore il T.F.R. ed altri eventuali importi, nel pignoramento presso terzi, essendo lo stesso disciplinato integralmente da fonti normative, anche il Giudice non può disporre nell'ordinanza di assegnazione l'allocazione di più 1/5 del medesimo (1/3 per cause alimentari) a soddisfazione del credito.
Le brutte sorprese, tuttavia, non finiscono qui.
Nel pignoramento presso terzi ex 543 e ss. Cod. Proc. Civ., al momento della notifica sorgono per il datore di lavoro due obbligazioni principali. La prima obbligazione è quella di redigere a norma dell'art. 547 Cod. Proc. Civ. la dichiarazione del terzo, da inviarsi entro dieci giorni tramite P.E.C. (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al legale del creditore. Nell'ambito di tale documento si "fotografa" la tipologia di rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, nonché la situazione creditoria e debitoria del dipendente (i.e. retribuzione netta mensile ed annuale, il numero di mensilità supplementari, il T.F.R. accantonato alla data della notifica e relativa destinazione, l'eventuale presenza e le specifiche di pregressi pignoramenti, sequestri o cessioni di quote dello stipendio).
La seconda obbligazione del datore di lavoro è quella di divenire ex lege custode delle somme e cose dovute al dipendente nei limiti dell'importo precettato, aumentato della metà.
In sostanza, ciò significa che sin dalla notifica dell'atto di pignoramento, il datore di lavoro -nei limiti di legge ex 545 Cod. Proc. Civ.- è tenuto ad accantonare -ma non a versare - i relativi emolumenti. Ed infatti, affinché l'importo diventi effettivamente esigibile dal creditore procedente, occorrerà attendere la notifica dell'ordinanza di assegnazione.
Pertanto, atteso che in ragione di vizi formali o sostanziali non sempre il creditore ottiene il relativo provvedimento, nel caso di prolungato silenzio, è consigliabile che la Società prenda contatto con lo stesso per iscritto, chiedendo aggiornamenti sull'andamento del procedimento in questione, affinché possa eventualmente svincolare gli importi accantonati.
Per quanto infine pertiene ai limiti ed al concorso tra diversi istituti, atteso che esistono programmi payroll in grado di agevolare le Società nei relativi calcoli, in linea di principio si applica il criterio cronologico di notifica del relativo credito, e ciò sino ad esaurimento della quota di retribuzione disponibile (che è diversa a seconda dell'atto notificato per primo), fermo restando che gli stessi riflessi si produrranno sulle spettanze di fine rapporto, con le differenze già sopra individuate.
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*A cura di Francesca Servadei, senior associate dello studio legale Dentons