Chi ferisce un lavoratore dipendente paga i danni al datore di lavoro
Chi cagiona delle lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con la conseguente invalidità temporanea assoluta e impossibilità per quest'ultimo di lavorare, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative. E l'importo è liquidabile sulla base dello stipendio versato al dipendente. Questo è quanto ribadito dal Tribunale di Genova nella sentenza 3787/2014.
Il caso - All'origine della vicenda c'è un fatto accaduto presso un casello autostradale dove il guidatore di un'autovettura coinvolta in un sinistro, in quel momento in stato di alterazione per aver assunto sostanze alcoliche, a seguito di una colluttazione con un agente della Polizia di strada intervenuto sul posto, procurava a quest'ultimo delle lesioni spezzandogli il pollice della mano destra. L'agente ferito così si ritrovava nell'impossibilità di lavorare per quasi 4 mesi. A questo punto, Il Ministero dell'Interno, in qualità di datore di lavoro dell'agente infortunato, citava in giudizio l'automobilista per lesione extracontrattuale del diritto di credito, ovvero chiedendo una condanna ex articolo 2043 c.c. al pagamento in suo favore della somma pari a quanto pagato all'agente infortunato a titolo di retribuzione, cioè circa 10 mila euro.
Le motivazioni - Il Tribunale ritiene legittima la richiesta del Viminale. Una volta accertata al dinamica dei fatti e la responsabilità del convenuto per la lesione subita dell'agente, per il giudice è pacifico il risarcimento in favore del ministero per la lesione extracontrattuale del diritto di credito dell'ente a fruire della prestazione dell'agente. L'Amministrazione ha subito un danno patrimoniale quantificato nello stipendio versato al suo dipendente in stato di malattia e tale danno è suscettibile di risarcimento. In relazione alla lesione del diritto di credito, il giudice ricorda, infatti, il pacifico orientamento per il quale «il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, … liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, … salva restando la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente».
Tribunale di Genova - Sezione II civile - Sentenza 25 novembre 2014 n. 3787