Amministrativo

Circolazione stradale, l’ente locale non può impugnare l’archiviazione del prefetto

Lo ha affermato il Cons. Stato, sez. III, con la sentenza del 19 febbraio 2024, n. 1592 priva di precedenti

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di Francesco Machina Grifeo

La regione non è legittimata ad impugnare gli atti adottati dalla prefettura in sede di controllo delle sanzioni in materia di circolazione stradale. Lo ha chiarito il Cons. Stato, sez. III con la sentenza del 19 febbraio 2024, n. 1592 (Pres. Greco, Est. Marra) priva di precedenti. La disciplina della “circolazione stradale” e delle relative sanzioni, infatti, appartiene alla competenza dello Stato. Al Prefetto è stato attribuito un controllo sull’operato degli apparati amministrativi degli enti locali preposti a loro volta a garantire la sicurezza stradale in ambito locale. Non è dunque ammissibile che l’ente territoriale impugni la decisione di un organo – il prefetto - preposti al suo controllo.

Il caso era della Azienda Strade Lazio - Astral S.p.a. società alla quale la Regione Lazio ha delegato le funzioni amministrative con riguardo ai servizi di Polizia stradale. Nel 2017, una signora aveva presentato una domanda per la regolarizzazione e messa in sicurezza di un accesso carrabile, realizzato sulla strada regionale. L’Astral aveva respinto la richiesta per la pericolosità dell’accesso per la circolazione stradale notificando un verbale di contestazione contenente una sanzione pecuniaria.

La Prefettura di Frosinone però disponeva l’archiviazione sul ricorso amministrativo presentato dalla signora, sul presupposto che “l’esame della documentazione in atti non consente di formulare un giudizio di sicura responsabilità nei confronti del ricorrente”. A quel punto Astral ha impugnato il provvedimento al Tar Lazio che però ha respinto il ricorso. Contro questa decisione la Spa è ricorsa al Consiglio di Stato che lo ha dichiarato inammissibile rilevando la carenza di legittimazione attiva del ricorrente.

Il Collegio richiama le motivazioni della Cassazione (n. 3038/2005) in relazione ad una vicenda in parte analoga in cui era, tuttavia, in discussione la legittimazione di un Comune a proporre opposizione contro l’ordinanza del Prefetto che aveva accolto il ricorso contro un verbale di infrazione e disposto l’archiviazione. La Suprema corte spiegava che spetta al solo trasgressore la facoltà di insorgere contro il provvedimento con cui il Prefetto respinge il suo ricorso (e nulla si prevede per la contraria ipotesi in cui lo stesso sia accolto e il verbale archiviato).

La disciplina della “circolazione stradale”, spiega il Cds, appartiene alla competenza dello Stato, in quanto strumentale alla tutela di un interesse, qual è quello alla sicurezza delle persone, che trascende l’ambito strettamente locale e postula una regolamentazione unitaria. Spetta dunque allo Stato anche la disciplina delle sanzioni, mentre la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato attribuito al Prefetto un ruolo di coordinamento ed anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso della parte.

Pertanto, in capo all’amministrazione locale, sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del Prefetto, non è configurabile una posizione soggettiva – diritto soggettivo o interesse legittimo – tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, risultando applicabile il principio in forza del quale non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandolo in giudizio e ponendosi in opposizione ad esso.

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