Circolazione stradale: quando il comportamento imprudente del pedone è causa esclusiva dell'evento
Circolazione stradale - Norme di comportamento dei pedoni – Investimento di pedone – Pedone come causa esclusiva dell'evento - Presupposti
Nel settore dei reati in materia di circolazione stradale al fine di accertare se il comportamento colposo della vittima del sinistro costituisca mera concausa dell'evento lesivo, che non esclude la responsabilita' del conducente, o piuttosto causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, occorre verificare se esso risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto ne' prevedibile. Secondo la Suprema Corte anche in questo specifico settore appare maggiormente in grado di descrivere il fenomeno della causa da sola sufficiente a produrre l'evento la piu' recente ricostruzione giurisprudenziale (Cass. pen., sez. U., n. 38343 del 18/09/2014) che indica nell' estraneità del fattore all'esame dall'area di rischio gestita dal garante il connotato che meglio permette di identificare la causa interruttiva.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 22 marzo 2018 n. 13312
Circolazione stradale - Norme di comportamento dei pedoni – Investimento di pedone - Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento - Colpa esclusiva della vittima - Presupposti.
Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne' prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento. Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del
veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 31 luglio 2013 n. 33207
Circolazione stradale - Norme di comportamento dei pedoni - Circolazione di pedoni - Mancata concessione della precedenza ai veicoli (articolo 134 C.D.S.) - Causa esclusiva dell'investimento - Esclusione.
Nell'ipotesi di inosservanza del pedone dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli (articolo 134 C.d.S.), può solo essere valutata come concausa dell'evento, ma non come causa autonoma esclusiva che interrompa il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente e l'investimento.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 26 gennaio 2010 n. 3339
Circolazione stradale - Norme di comportamento dei pedoni - Investimento di pedone in autostrada - Prevedibilità - Condizioni.
E' responsabile del reato di lesioni colpose il conducente che investa un pedone il quale si trovi già sulla sede autostradale nell'atto di attraversarla da destra verso sinistra ed essendo visibile fin dall'inizio dall'autovettura del conducente in uscita dalla galleria. ( Precisa la Suprema Corte che diverso è il caso di attraversamento di un pedone dalla posizione di fermo sulla piazzola di sosta della sede stradale, che non può considerarsi prevedibile, essendovi un assoluto e comunemente rispettato divieto di attraversamento ed essendo altresì evidente che se si imponesse al conducente di decelerare alla semplice vista del pedone, pure in assenza di motivi di sospetto, ne risulterebbe gravemente compromessa la stessa circolazione e la sicurezza degli automobilisti, costretti a confrontarsi con un improvviso arresto di una autovettura che procede a velocità elevata).
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 3 novembre 2008, n. 41029