Rassegne di Giurisprudenza

Clausola contrattuale costitutiva di una servitù di passaggio, si indaga esclusivamente sulla volontà delle parti

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di a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.

Diritto di servitù - Clausola Contrattuale - Costituzione di una servitù di passaggio - Indagine sulla volontà delle parti
Ai fini della configurabilità di un diritto di servitù a carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, bisogna svolgere una indagine in concreto per verificare se l'esercizio del diritto sul fondo servente da parte del contitolare dello stesso rientri, o meno, nei limiti delle prerogative del comproprietario; in caso di superamento del limite è possibile configurare un diritto in re aliena, ai cui fini l'intersoggettività del rapporto è assicurata dalla presenza di contitolari del fondo servente diversi da quello del fondo dominante. Nell'interpretazione della clausola contrattuale costitutiva del diritto reale di servitù di passaggio occorre indagare esclusivamente la volontà delle parti. Sono del tutto irrilevanti la volontà del notaio o di altri professionisti coinvolti nella redazione dell'atto.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 9 ottobre 2020, n. 21858

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta (nozione, caratteri, distinzioni) - Distanze legali - Apertura (per l') - Vedute dirette cortile fra edifici appartenenti a proprietari diversi - Assenza di condominialità - Osservanza di distanze ex art. 905 c.c. - Necessità - Fondamento - Imposizione di servitù abusiva - Inapplicabilità dell'art. 1102 c.c. nei rapporti tra proprietà individuali e beni comuni - Non operatività del principio 'nemini res sua servit'.
Nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite; né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 21 ottobre 2019, n. 21858

Servitù a carico di un fondo di proprietà comune - A vantaggio di fondi appartenenti ad alcuni comunisti – Contenuto
Al fine della configurabilità della servitù a carico di un fondo di proprietà comune e a vantaggio di altri fondi di proprietà esclusiva di taluni dei partecipanti alla comunione, è necessario che l' utilitas derivante dalla servitù sia diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune o dalla sua natura, poiché, in caso contrario, l'uso che della cosa comune facciano i proprietari delle singole unità immobiliari trova titolo, non già in un diritto di servitù, bensì nel diritto di comproprietà spettante a ciascun condomino sulle cose comuni ed è regolato dall'articolo 1102 del codice civile.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 3 ottobre 2000, n. 13106

Condominio - Costituzione di servitù a carico della proprietà individuale
Il principio " nemini res sua servit" trova applicazione soltanto quando un`unica persona sia titolare del fondo servente e del fondo dominante e non anche quando il proprietario di uno solo di questi sia comproprietario dell`altro, giacche` in tal caso l`intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene. Ne deriva che il suddetto principio non costituisce ostacolo alla costituzione di una servitù a carico di un immobile di proprietà individuale compreso in edificio condominiale ed a vantaggio della restante proprietà comune.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 17 luglio 1998, n. 6994