Penale

Codice rosso, lo sfregio permanente al volto è reato sussistente pure tra donne

La Cassazione fa notare che quando il Legislatore non differenzia in base al genere la descrizione della fattispecie penale il delitto può essere commesso da chiunque verso chiunque altro

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di Paola Rossi

Il nuovo delitto di deformazione o sfregio permanente del volto introdotto dalla nota legge 69/2019, denominata come “Codice rosso”, è reato comune nel senso che può essere commesso e subito da chiunque senza che emerga necessariamente un’ipotesi di violenza domestica o di genere.

Il chiarimento fornito dalla cassazione penale con la sentenza n. 7728/2024 è di fondamentale importanza in quanto la legge introduttiva del nuovo reato porta nell’intestazione lo specifico riferimento alla violenza di genere e domestica e fu legge approvata nell’ambito di un’eco nazionale di ripetuti femminicidi e di adattamento dell’ordinamento interno alla Convenzione di Istanbul del 2011, adottata dal Consiglio d’Europa per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Il dubbio quindi ora sciolto dall’intervento nomofilattico della Cassazione poteva sorgere di fronte all’imputazione per il nuovo reato previsto dall’articolo 583 quinquies del Codice penale.

Infatti, il caso deciso ora dalla Corte di cassazione con una sentenza di rigetto riguardava la condanna di una donna che aveva commesso il delitto in questione a spese di un’altra donna, per motivi di gelosia. L’insussistenza di un legame familiare e di una differenza di genere tra autrice della condotta incriminata e vittima è stata infatti sottoposta al giudice di legittimità per sostenere l’illegittimità della condanna della ricorrente, in quanto non imputabile di un delitto che - secondo la difesa -sussiste se la motivazione del crimine commesso è la discriminazione sessuale o l’abuso di relazioni familiari.

La Cassazione ha respinto il motivo facendo rilevare alcuni errori nel ragionamento difensivo contenuto nel ricorso. In primis, il nuovo reato ha cancellato l’aggravante specifica dello sfiguramento del volto o della sua deformazione, prima prevista per il delitto di lesioni personali, proprio per la gravità delle stesse. Non è quindi ammissibile ragionare ritenendo che la precedente aggravante fosse applicabile a chiunque commettesse lesioni personali mentre, oggi, cristallizzata l’aggravante in un’autonoma figura di reato questo non possa esser imputato a chiunque infligga gravissime lesioni all’integrità della persona e specificatamente al volto. A riprova di ciò la Cassazione fa rilevare che anche il nuovo reato prevede specifiche aggravanti quando - proprio come sottolineava il ricorso - tale delitto venga commesso in un contesto familiare o in chiave discriminatoria di genere o di violenza sessuale.

Infine, fa rilevare la Cassazione, che sono proprio le aggravanti rispetto al reato previsto dall’articolo 583 quinquies del Cp a far scattare il meccanismo processuale - di maggiore e più veloce tutela e ascolto delle vittime - denominato “Codice rosso”. Come nel caso di deformazione aggravata del volto.

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