Penale

Colpa medica, prevale la legge Balduzzi

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di Alessandro Galimberti

Per i fatti di colpa medica commessi tra il 14 settembre 2012 e il 1° aprile 2017 - cioè tra l’entrata in vigore del decreto Balduzzi e la successiva legge Gelli/Bianco - si applica la disposizione più risalente in quanto più favorevole. La Quarta penale della Cassazione (sentenza 36723/18, depositata ieri) risolve nel pieno solco delle Sezioni Unite (8770/18) la questione della successione della legge penale per i fatti inquadrabili nella colpa sanitaria, ribadendo che la Balduzzi prevale sulla Gelli/Bianco in quanto vera e propria abolitio criminis, invece della mera causa di non punibilità prevista dalla normativa del 2017.

La vicenda chiusa definitivamente dai giudici della Quarta sezione - con la condanna di due chirurghi dell’ospedale di San Benedetto del Tronto - riguardava due distinti momenti del trattamento di un paziente: un intervento operatorio terminato con il clippaggio del dotto epatico comune (errore tecnico determinato da «grave imperizia»), oltre a un’altrettanto rilevante colpa omissiva per non aver disposto esami diagnistici di primo livello per individuare la causa dei gravi sintomi post operatori del paziente, che morì un mese dopo l’intervento per crisi convulsive da insufficienza multiorganica.

La Corte nella lunga motivazione ripercorre tutta la complessa vicenda clinica, soffermandosi poi sui profili di applicabilità della norma penale. Nel ribadire il “maggior favore” della Balduzzi - che di fatto riconduce la colpa lieve all’alveo civilistico - sulla Gelli/Bianco (che si limita a individuare la non punibilità se c’è stato il rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle «buone pratiche clinico-assistenziali») la Quarte sezione penale ha però confermato, nel caso concreto, la condanna dei due medici marchigiani. Questo perché la colpa a loro ascrivibile va ben oltre la “lievità” scriminata della Balduzzi, sia nella fase commissiva (l’aver clippato, cioè bloccato, il dotto epatico principale del paziente) sia nella fase omissiva, per aver proceduto direttamente con un’invasiva indagine Ercp in luogo degli accertamenti di primo livello. Colpe che, peraltro, sarebbero state inemendabili anche applicando la Gelli/Bianco.

Corte di cassazione - Sezione IV - Sentenza 31 luglio 2018 n.36723

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