Come è disciplinato il licenziamento collettivo nei diversi Paesi
Cresce la diffusione delle sanzioni risarcitorie, in alternativa o in sostituzione della reintegrazione
Globalmente, la nozione di licenziamento collettivo si fonda su un requisito quantitativo-temporale che prende in considerazione il numero di lavoratori licenziati, in un determinato arco temporale, per ragioni estranee alla condotta dei singoli dipendenti coinvolti nel ridimensionamento aziendale. Diversa, però, è la soglia degli esuberi utile per qualificare come collettivo un licenziamento.
Anche l'obbligo di rispettare specifiche procedure di mobilità è stato riscontrato in gran parte dei Paesi nei quali il datore di lavoro, intenzionato a ricorrere ad un licenziamento collettivo, è tenuto a informare e/o consultare preventivamente i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi.
Il sistema sanzionatorio presenta analogie nella maggioranza dei Paesi oggetto dello studio. In caso di mancato rispetto della procedura di licenziamento, quasi ovunque, il sistema sanzionatorio prevede il risarcimento dei danni in aggiunta o in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro ipotizzata, quest'ultima, solo per le violazioni più gravi. Solo in casi isolati il datore è condannato esclusivamente al pagamento di multe e ammende.
L'analisi a livello globale sui Licenziamenti Collettivi - rappresentata nelle Law Maps Licenziamenti Collettivi - prende in esame negli ordinamenti di 40 Paesi la nozione, la procedura e il regime sanzionatorio applicabile in caso di licenziamento illegittimo. La fotografia che ne emerge è quella di una situazione piuttosto omogenea sotto il profilo sanzionatorio, sia pure con talune eccezioni, ma con talune differenze per quanto concerne la nozione e la procedura.
Sono pochi i Paesi in cui il licenziamento collettivo non è assoggettato a regole differenti rispetto a quelle del licenziamento individuale. Al raggiungimento delle soglie o percentuali di recessi previsti dalla legge, infatti, scatta automaticamente l'applicazione di uno specifico iter procedimentale la cui violazione è sempre sanzionata.
La reintegrazione nel posto di lavoro è un rimedio alquanto diffuso nei paesi europei, ma spesso è alternativa alla corresponsione di un'indennità risarcitoria e in alcuni paesi, pur se prevista, viene in concreto disposta assai raramente. Sulla stessa linea la disciplina italiana, per la quale le conseguenze sanzionatorie derivanti da violazioni della procedura o dei criteri di scelta consistono in una tutela esclusivamente indennitaria per gli assunti dopo il 7 marzo 2015.
Andiamo a illustrare brevemente i contenuti delle tre mappe visibili nel link http://lawmaps.toffolettodeluca.it/
LA NOZIONE
Tra quelli oggetto di studio, i paesi nei quali il licenziamento collettivo non è assoggettato a regole differenti rispetto a quelle concernenti il licenziamento individuale sono Cile, Brasile, Panama, Messico, Finlandia e Emirati Arabi. Qui la fattispecie licenziamento collettivo non è contemplata e, pertanto, la disciplina applicata è la medesima a prescindere dal numero di licenziamenti. Negli altri paesi, invece, la nozione di licenziamento collettivo è strettamente connessa al numero o alla percentuale dei dipendenti licenziati in un ben definito arco temporale, anche in considerazione delle dimensioni dell'azienda e, talvolta, della qualifica dei dipendenti coinvolti. In molti ordinamenti, tra cui Svizzera, Belgio, Spagna, Polonia, Ungheria, Romania, Turchia e Danimarca, sono state riscontrate le medesime soglie numeriche.
LA PROCEDURA
Nella maggior parte dei paesi esaminati, la legge impone un iter procedimentale suddiviso in una fase informativa – in cui il datore è tenuto a comunicare alle organizzazioni sindacali o altri organismi di rappresentanza le notizie rilevanti sui recessi programmati – e in una successiva fase di consultazione, con l'obiettivo di esaminare eventuali soluzioni alternative agli stessi. Talvolta, come in Spagna, Regno Unito, Lussemburgo e Norvegia, la legge impone un'ulteriore fase di negoziazione in cui vengono definite le condizioni del licenziamento o concordati i criteri di scelta da applicare nella selezione dei dipendenti oggetto del ridimensionamento, oppure, ancora, viene approvato un piano sociale concernente le misure dirette ad attenuare le conseguenze negative del licenziamento. Nessuna specifica procedura, invece, per Brasile, Panama, Emirati Arabi e Kazakhistan.
IL REGIME SANZIONATORIO
Molti sono i paesi in cui il sistema si fonda ormai in maniera pressoché esclusiva sulla tutela indennitaria: si tratta ad esempio di Italia (per gli assunti dopo il 7 marzo 2015), Regno Unito, USA, Finlandia, Danimarca, Svezia, Messico, Perù. In altri Paesi, come Repubblica Ceca, Cipro e Turchia, la violazione delle regole procedurali del licenziamento collettivo è punita con multe o ammende.
In altri paesi la reintegrazione è ancora prevista, ma in diversi casi è un rimedio sanzionatorio raramente applicato. In numerosi ordinamenti, infatti, la massima sanzione è collegata solo alle violazioni procedurali più gravi e, talvolta, è rimessa alla valutazione dei giudici, i quali raramente la dispongono.
Va segnalato, infine, che in paesi come Ungheria, Belgio e Francia è riconosciuto uno specifico potere alle organizzazioni sindacali, che possono agire per ottenere il rispetto della procedura di licenziamento oppure rivendicare un risarcimento del danno o ancora indire uno sciopero finalizzato al raggiungimento di un accordo con la parte datoriale, così come avviene in Israele.
La ricerca è stata realizzata da Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale specializzato in consulenza e diritto del lavoro per le imprese e in contratti di agenzia, con la collaborazione di Ius LaborisTM, la più grande Alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro.
L'indagine è stata realizzata in tre distinte Law Map concernenti la «Nozione», la «Procedura» ed il «Regime Sanzionatorio», che fanno parte della serie di mappe interattive risultato di complessi studi di diritto comparato. Sempre sul tema dei licenziamenti, lo Studio ha pubblicato un'analisi approfondita sul «Licenziamento individuale per motivi economici» e su «I rimedi per il licenziamenti individuali».
Tutte le mappe sono consultabili all'indirizzo http://lawmaps.toffolettodeluca.it/ .
I dati analizzati prendono in esame la disciplina ordinaria dei singoli Paesi e non tengono conto delle discipline speciali connesse all'emergenza da COVID-19.
*a cura del Prof. Avv. Luca Calcaterra, responsabile del dipartimento di R&D e Knowledge Management di Toffoletto De Luca Tamajo