Competenza territoriale del giudice tributario in base alla natura dell'imposta
Tributi – Contenzioso tributario – Processo tributario - Giudice tributario - Competenza territoriale - Impugnazione dell'atto.
La competenza territoriale a emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio doganale che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario e il domicilio fiscale del contribuente, con il quale s'instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa. Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere vizi dell'atto asseritamente non notificato in precedenza, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, anche se non coincide con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente della riscossione appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 31 ottobre 2019 n. 28064
Tributi (in generale) - 'Solve et repete' - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Commissioni tributarie - Competenza per territorio - Commissione di primo grado controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione - Sede dell'ente impositore - Rilevanza - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore all'emanazione dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 156 del 2016), tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 21 novembre 2018 n. 30054
Tributi (in generale) – Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – Procedimento – In genere - Ruolo e cartella di pagamento emessi da uffici territorialmente diversi - Impugnazione della cartella - Competenza territoriale - Criterio.
Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario e impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2016 n. 15829
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere - Competenza territoriale - Eccezione - Proponibilità da parte del ricorrente - Ammissibilità - Fondamento.
Nel processo tributario è ammissibile l'eccezione del ricorrente di incompetenza territoriale per violazione dell'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 poiché è irrilevante che essa provenga dalla stessa parte cui era rimessa l'individuazione dell'autorità giurisdizionale adita, attesa la natura "inderogabile" della competenza territoriale del giudice tributario, in relazione alla quale possono sempre essere sollecitati i poteri officiosi del giudice, rispondendo la relativa disciplina processuale - che prevede il radicamento della competenza in relazione al luogo della sede dell'ufficio, dell'ente o del concessionario che ha emesso l'atto impugnato - a esigenze di tutela di interessi pubblici di efficienza e tempestività dell'accertamento sulla pretesa impositiva.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 1 ottobre 2014 n. 20671