Comune e azienda rifiuti responsabili in solido se l'incidente è causato dal cassonetto posizionato male
Per l'incidente verificatosi a causa del mal posizionamento sulla sede stradale di un cassonetto dei rifiuti rispondono in solido sia il Comune, sia la società appaltatrice del servizio rifiuti. Si tratta di una responsabilità da omessa custodia, ex articolo 2051 del codice civile, e non di una responsabilità extracontrattuale, ex articolo 2043 del codice civile. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 15860 della Cassazione, depositata ieri.
I fatti - La decisione della Suprema corte pone la parola fine ad una lunghissima vicenda giudiziaria, sorta ben più di 20 anni fa a seguito di un incidente stradale abbastanza singolare: un uomo alla guida di un motoveicolo, incrociando un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, accostandosi in prossimità del margine destro della carreggiata, urtava la spalla e il braccio contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, collocato, in assenza di alcuna segnaletica, in posizione sporgente di circa 40-50 cm sulla corsia di marcia percorsa, dopo una semicurva a destra che ne impediva la visuale. Lo sfortunato guidatore dopo l'impatto rovinava a terra riportando lesioni gravissime, al punto da rimanere invalido.
Successivamente, la vicenda si spostava in Tribunale dove si instaurava un giudizio che coinvolgeva sia il Comune che la società appaltatrice del servizio rifiuti, con quest'ultima riconosciuta responsabile esclusiva del sinistro e condannata a pagare circa 500 mila euro, tra danno biologico e morale, in favore del conducente. La Corte d'appello correggeva poi il tiro, ritenendo sussistente una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e riconoscendo un concorso di colpa di tutti i soggetti interessati, con diminuzione e diversa ripartizione risarcimento.
La decisione - Su ricorso del Comune il caso passava, infine, all'esame dei giudici di legittimità i quali, dopo aver ricostruito le fasi della lunga e complessa vicenda processuale, si limitano a correggere la motivazione della sentenza di appello precisando l'esatta configurazione giuridica della vicenda. Essa va inquadrata nell'articolo 2051 del codice civile e non nell'articolo 2043 del codice civile, ricorrendo cioè una fattispecie di responsabilità oggettiva, che sussiste soltanto in presenza del nesso di causalità tra il fatto e il danno, a prescindere dal dolo o colpa dei danneggianti. Ciò, tuttavia, non cambia la conclusione della vicenda configurandosi ugualmente un concorso di responsabilità tra Comune e società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti: il primo per omessa custodia della strada, la seconda per il posizionamento irregolare del cassonetto.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 13 giugno 2019 n. 15860