Penale

Con pagamento del debito o ravvedimento operoso non scatta il patteggiamento

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di Giuseppe Amato


Relativamente ai delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, l'estinzione del debito tributario mediante pagamento ovvero il ravvedimento operoso non possono configurare una condizione per accedere al patteggiamento giacché tali evenienze integrano una causa di non punibilità del reato, come tale concettualmente incompatibile con la definibilità con il rito alternativo. Da ciò consegue - chiariscono i giudici della Cassazione con la sentenza 10800/2019 - che l'ammissibilità al rito speciale non presuppone affatto la preventiva verifica dell'essersi realizzate le anzidette condizioni: non a caso l'articolo 13- bis, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000, che pone tale regola di verifica per gli altri delitti tributari, fa salvi i casi di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 13, proprio relativi ai reati suddetti.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche relativamente al reato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo citato, sia pure per ragioni diverse. Infatti, l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili ivi sanzionati non sono correlati all'esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabili, per cui rispetto a tale fattispecie il preventivo accertamento dell'estinzione integrale del debito o del ravvedimento operoso risulta inesigibile, a meno che non si verifichi - e sia oggetto di contestazione - che nei confronti dell'imputato, in relazione alla peculiare condotta illecita descritta dal predetto articolo 10, sia eventualmente maturato uno specifico debito erariale che avrebbe potuto essere estinto dal contribuente con gli istituti all'uopo previsti dal sistema tributario.

Sulla questione, cfr., peraltro sezione III, 26 febbraio 2019, Proc. gen. App. Perugia in proc. Di Cristina, secondo la quale, per il reato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (occultamento o sottrazione di documenti contabili), la possibilità di richiedere il patteggiamento, giusta la disciplina dettata dall'articolo 13-bis, comma 2, dello stesso decreto, è necessariamente subordinata, laddove possibile, al ravvedimento operoso (nella specie, consistente nell'esibizione, sia pure tardiva, delle scritture contabili e dei documenti eventualmente occultati e tuttavia non distrutti) e, in ogni caso, all'integrale estinzione del debito per imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, compresi interessi e sanzioni amministrative, riferito alle annualità oggetto di accertamento e in relazione alle quali la condotta illecita è stata tenuta.

In generale, sulla disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000, come inserito dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158, che introduce condizioni all'accesso al "patteggiamento" per i reati tributari, subordinando tale accesso all'integrale pagamento del debito tributario o al ravvedimento operoso, cfr. sezione III, 16 ottobre 2018, Proc. gen. App. Brescia in proc. Demiri, che l'ha ritenuta senz'altro applicabile al reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, a differenza di quanto invece previsto per il reato di cui all'articolo 10-ter dello stesso decreto legislativo, giacché per tale reato, come per quelli di cui agli articoli 10-bis e 10-quater, l'estinzione del debito tributario mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento, con costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento per l'empirico rilievo che per tali reati l'integrale pagamento del debito tributario configura, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2000, una causa di non punibilità, onde il patteggiamento non sarebbe tout court configurabile rispetto a reati non punibili.

Cassazione -Sezione III penale -Sentenza 12 marzo 2019 n. 10800

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