Penale

Concordato preventivo, il mercato di voto è reato proprio del creditore

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di Andrea Alberto Moramarco

La fattispecie di reato di mercato di voto, prevista dall'articolo 233 della legge fammimentare , punisce il creditore e il fallito che si accordino per subordinare nel concordato fallimentare il voto del primo a determinati vantaggi. L'articolo 236 Lf nell'estendere tale reato nell'ambito del concordato preventivo prevede la punibilità per il solo creditore, con la conseguenza che se la proposta di voto proviene dall'imprenditore e il creditore non la accetti, non si configura alcun reato, se non la generale previsione dell'istigazione non punibile ex articolo 115 cp. Questo è quanto emerge dalla sentenza 216/2018 della Corte d'appello di Trento.

I fatti - Protagonista della vicenda è un imprenditore, amministratore unico di una srl e consigliere di un'altra società, quest'ultima ammessa a concordato preventivo, il quale proponeva la stipula di un importante contratto di subappalto di opere edilizie all'amministratore di una società creditrice chirografaria del concordato, in cambio del voto favorevole di quest'ultima al concordato. La società creditrice non aderiva però alla proposta e denunciava il comportamento tenuto dall'imprenditore al commissario giudiziale del concordato. Di qui la vicenda finiva dinanzi ai giudici penali, chiamati a verificare la violazione degli articoli 233 e 236 della Lf, che prevedono rispettivamente la fattispecie del mercato di voto e la sua estensione anche nell'ambito del concordato preventivo.
Il Tribunale assolveva però l'imputato ritenendo che l'estensione della punibilità delle condotte di mercato di voto nell'ambito del concordato preventivo fosse limitata ai soli creditori, ma non anche all'imprenditore ammesso al concordato, potendo al massimo configurarsi una istigazione non punibile ai sensi dell'articolo 115 cp. La questione finisce così in appello, dove la procura cerca di far cambiare il verdetto sottolineando il fatto che la proposta era proprio diretta a svantaggiare tutti i creditori chirografari, in quanto, laddove accolta, avrebbe comportato l'opponibilità al fallimento di una ipoteca giudiziale di un'altra società creditrice. In sostanza, il reato sarebbe integrato per il solo fatto della proposta, a prescindere dal fatto che essa sia stata o meno accettata.

Il mercato di voto - Ciò tuttavia non basta per giungere ad una sentenza di condanna. La Corte d'appello conferma, infatti, l'assoluzione seguendo il ragionamento già effettuato dal giudice di prime cure. Ebbene, il Collegio spiega che la fattispecie di mercato di voto, ex articolo 233 Lf, si configura quando il creditore stipuli col fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato fallimentare, assoggettando a pena entrambi. L'articolo 236 Lf, invece, estende tali previsioni anche al concordato preventivo, escludendo però dall'ambito della punibilità il fallito.
In sostanza, chiariscono i giudici, nel primo caso si è in presenza «di un'ipotesi di reato a concorso necessario»; nel secondo caso si è dinanzi ad un reato proprio, «che può essere commesso esclusivamente dal creditore e non dal fallito». Tale inequivoca previsione non può poi essere superata in via interpretativa, in quanto ciò sarebbe contrario ad una precisa scelta legislativa e «comporterebbe una non consentita estensione dell'area della punibilità».

Corte d'appello di Trento – Sezione penale – Sentenza 18 luglio 2018 n. 216

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