Concorso di cause: l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento
Reato - In generale - Concorso di cause - Cause sopravvenute - Capacità di interrompere il rapporto causale - Condizioni - Fattispecie.
In tema di concorso di cause, l'ambito di operatività dell'art. 41, comma 2, c.p. è circoscritto ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta. Nel caso in esame, afferente a infortunio sul lavoro, non è stata ritenuta causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, il comportamento imprudente del lavoratore nell'effettuare operazioni rientranti nelle sue attribuzioni, non avendo egli adottato una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative e incompatibile con il sistema di lavorazione e con le norme antinfortunistiche.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 22 luglio 2019 n. 32507
Reato - Causalità (rapporto di) - Concorso di cause - Condotta negligente della vittima - Interruzione del nesso di causalità - Esclusione - Ragioni.
In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé a escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura - che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima - e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 23 maggio 2017 n. 25560
Reato - Causalità (rapporto di) - Concorso di cause - Causa sopravvenuta - Omicidio colposo da incidente stradale - Errore nella prestazione delle cure alla vittima dell'incidente - Interruzione del nesso di causalità - Esclusione - Fattispecie.
L'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale, ancorché di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma e indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'interruzione del nesso di causalità in relazione al decesso della vittima per insufficienza cardiocircolatoria con coma da shock emorragico in soggetto politraumatizzato da lesioni stradali, intervenuto a circa un mese di distanza dal sinistro, rilevando che i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 23 maggio 2017 n. 25560
Cause di (Rapporto di) - Concorso di cause - Interruzione del nesso causale.
È configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la sussistenza del nesso causale tra l'errore chirurgico originario, che aveva ridotto la paziente in coma profondo, e il decesso della medesima per setticemia contratta durante il lungo ricovero presso l'unità di terapia intensiva, rilevando come l"'infezione nosocomiale" sia uno dei rischi tipici e prevedibili da tener in conto nei casi di non breve permanenza nei reparti di terapia intensiva, ove lo sviluppo dei processi infettivi è tutt'altro che infrequente in ragione delle condizioni di grave defecazione fisica dei pazienti).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 21 giugno 2016 n. 25689