Concorso per la nomina a Giudice di Pace: illegittima l’esclusione per chi compie sessanta anni
Nota a TAR LAZIO - Roma, Sez. I, Sentenza 6 febbraio 2025, n. 2727
Il concorso per la nomina a Giudice di Pace. Il caso.
La sentenza in commento appare di grande interesse ed attualità alla luce del fatto che il TAR Lazio, già chiamato a pronunciarsi sul tema, si era sempre espresso in termini di legittimità dell’esclusione dei candidati con età superiore ai sessanta anni, anche se compiuti nelle more della procedura concorsuale per la nomina a Giudice di Pace.
Il requisito anagrafico viene stabilito dall’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. 116/2017, con cui si è data attuazione alla delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria. Il requisito anagrafico prevede che l’incarico non può essere conferito ai soggetti di età inferiore a ventisette anni e superiore a sessanta anni.
Nel caso all’attenzione del TAR Lazio, sede di Roma, il candidato, al momento della presentazione della domanda, non aveva ancora compiuto sessanta anni: ciò accadeva, invece, nelle more della procedura. Per questo motivo, nonostante fosse risultato primo in graduatoria, il ricorrente veniva escluso.
A questo punto è bene chiarire la procedura per la nomina a Giudice di Pace. La procedura selettiva si articola in una prima fase di istruttoria delle domande di partecipazione, di competenza della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso ciascuna Corte d’Appello, finalizzata alla formazione delle graduatorie per i posti a concorso e alla successiva proposta al Consiglio Superiore della Magistratura di ammissione al tirocinio semestrale.
La nomina del giudice onorario è invece prevista al termine del tirocinio ed è disposta con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera dell’organo di autogoverno, secondo l’originaria graduatoria di ammissione al tirocinio e in base alle vacanze esistenti in ciascun ufficio. Anche in questo caso l’organo di autogoverno delibera sulla proposta della Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto informativo del magistrato collaboratore (art. 7, commi 7, 8 e 11, d.lgs. n. 116/2017).
In questa lunga sequenza procedimentale, nella quale non vi sono limiti di durata massima di ciascuna fase, ben potrebbe darsi, come in effetti è accaduto, che l’aspirante magistrato onorario superi l’età massima consentita.
In questo contesto si inserisce la pronuncia del TAR Lazio, sede di Roma, che, riconoscendo la fondatezza della pretesa dedotta dall’aspirante, ha ritenuto illegittima l’esclusione fondata sull’aver compiuto sessanta anni di età: tale requisito, infatti, non deve permanere per tutta la durata della procedura selettiva e fino alla nomina con decreto ministeriale, diversamente, si porrebbe un limite inferiore a quello previsto dalla legge, per giunta mobile ed indeterminato, in quanto rimesso ai tempi della procedura concorsuale e, dunque, paradossalmente, all’inerzia o alle lentezze dell’amministrazione, rispetto alle quali il candidato incolpevole si trova esposto.
Disparità di trattamento tra magistratura ordinaria e magistratura onoraria?
La sentenza in commento si inserisce all’interno di un quadro normativo che, con riferimento alla magistratura onoraria, è stato più volte tacciato di disparità di trattamento, rispetto alla magistratura di ruolo. Da una parte, ad esempio, per l’accesso alla magistratura di ruolo non è previsto alcun limite di età. Dall’altra, come visto, il limite di età viene posto ed è oggetto di contenzioso. Da una parte, ancora, l’età cui l’incarico è in ogni caso destinato a cessare è pari a settanta anni, per i profili della magistratura di ruolo. Dall’altra, l’età cui l’incarico è in ogni caso destinato a cessare è pari a sessantacinque anni.
Segnali di avvicinamento – pur parziali – si hanno con l’art. 1, comma 629, l. n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) con cui si è innalzato al settantesimo anno di età il limite per la cessazione dell’incarico tramite la modifica dell’art. 29 d.lgs. n. 116/2017. Tale innalzamento ha riguardato solamente i magistrati in servizio all’entrata in vigore della norma.
La possibilità che vi sia una effettiva disparità di trattamento si apprezza anche in relazione alla circostanza, innegabile, del ruolo svolto dai magistrati onorari nella gestione dei ruoli della giustizia ordinaria, civile e penale, anche e soprattutto alla luce dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 con cui se ne è estesa la competenza per valore. Ciò anche in considerazione del fatto che la stessa ratio istitutiva della figura del Giudice di Pace è quella di “affiancarsi” alla magistratura ordinariaper consentire “una risposta più adeguata, da parte dell’ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia” (Corte costituzionale, sent. n. 150/1993). In tal senso, si può osservare come, attesa l’identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, potrebbe essere ritenuta irragionevole la previsione di distinti limiti di età tanto per l’accesso quanto per la permanenza in servizio tra la magistratura onoraria e quella ordinaria. Per entrambe, infatti, ricorre, con eguale pregnanza, l’esigenza di garantire un’attività serena e imparziale.
La sentenza in commento, allora, inserendosi in questo non facile contesto, ribadisce ancora una volta l’irragionevole previsione di limiti di età per l’accesso alla magistratura onoraria.