Giustizia

Concorso magistratura/4: nella nomina dei commissari mortificante il criterio del solo sorteggio

Nell'ultima procedura concorsuale, ancora in corso, il Csm, rinnegando la propria consolidata esperienza, si è affidato completamente alla sorte<br/>

di Giuseppe Finocchiaro

In questa ultima e quarta parte del lavoro, dopo aver descritto l’evoluzione della disciplina del concorso in magistratura, sottolineando l’importanza della composizione della commissione esaminatrice, si mettono in luce i profili più critici con cui il CSM ha provveduto a nominare la Commissione del concorso bandito con Dm 29 ottobre 2019 ed ancora in corso di svolgimento, formulando l’auspicio di un ritorno alla prassi precedentemente seguita per il prossimo concorso per 500 posti.

 

…in particolare, l’estensione delle cause di incompatibilità, specie l’esclusione di chi abbia collaborato con le Scuole di specializzazione per le professioni legali…

Secondo criticabile profilo di novità della delibera del CSM dell’8 aprile 2021, come anticipato, è rappresentato dall’estensione delle cause di incompatibilità.

Al punto 2 dell’ultimo interpello del CSM, infatti, viene stabilito che «Non possono partecipare al presente interpello (e verranno, dunque, esclusi in caso di partecipazione) i magistrati che: …

«m) siano stati componenti, negli ultimi cinque anni, dei comitati direttivi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali od abbiano svolto, negli ultimi cinque anni, incarichi di docente o tutor nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali».

«n) abbiano trascorso più di dieci anni fuori ruolo».

Diversamente dalla quasi totalità delle altre previsioni di cui al punto 2, le quali – come già accennato – sono funzionali ad assicurare la concorrente ed ulteriore esigenza di salvaguardare l’efficienza degli uffici giudiziari cui sono applicati i magistrati chiamati a comporre la commissione esaminatrice, nonché la sollecita definizione dei processi loro assegnati, la lettera m) introduce una causa di esclusione che non si riesce a comprendere né che finalità intenda perseguire, né che fondamento giuridico abbia, posto che non può essere in nessun modo considerata come un’estrinsecazione del divieto dell’articolo 5, comma 1-bis, ultimo periodo, del Dlgs n. 160 del 2006, ripreso testualmente anche dal comma 2 dell’articolo 26-bis del Dl n. 118 del 2021, secondo cui «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario», a ragione vuoi della differente durata temporale della causa d’incompatibilità, vuoi soprattutto della circostanza che questo divieto è espressamente richiamato dalla precedente lettera l) del medesimo punto 2 (per cui è preclusa la partecipazione all’interpello ai magistrati che « l) ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario (comma 1-bis) ovvero abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi in magistratura (comma 2) »).

L’assoluta irragionevolezza di questa previsione risulta ancor più manifesta ove si consideri che le Scuole di specializzazione per le professioni legali sono state istituite dal legislatore con l’intenzione di creare un percorso, non soltanto istituzionalizzato in seno alle università, ma anche e soprattutto unitario di accesso alle professioni legali, cioè di avvocatura, magistratura e notariato, per contrastare il crescente diffondersi dei corsi privati per la preparazione ai rispettivi esame e concorsi pubblici. Proprio per realizzare questo obiettivo, in forza degli articoli 5 e 6 del Dm 21 dicembre 1999, n. 537, «Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali», da un lato, ciascuna Scuola di specializzazione per le professioni legali, è diretta da un Consiglio direttivo, necessariamente composto da sei professori universitari, due avvocati, due magistrati e due notai, scelti ora dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza presso cui ciascuna Scuola è istituita, « nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato », dall’altro lato, sia l’attività didattica sia l’eventuale servizio di tutorato devono essere realizzati attraverso la « stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai ». Normativamente prevista ed imposta, pertanto, la partecipazione dei magistrati alle attività formative delle Scuole di specializzazione per le professioni legali non può non essere considerata che come motivo di merito e di apprezzamento. In proposito, vale osservare che i magistrati che generosamente si offrono per svolgere presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali le attività didattiche, normalmente per un numero di ore assai limitato e per compensi decisamente modesti, vengono autorizzati dal CSM con motivazioni stereotipate del seguente tenore: «…ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di specializzazione per le professioni legali - prevista dagli articoli 16 del Dlgs 398/1997 e 6 del Dm n. 537/1999 - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento del grado di preparazione degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura della giurisdizione di tutti gli esercenti le professioni legali perseguiti con l’istituzione di tali corsi post-laurea...». Parole che cozzano apertamente con la previsione dell’incompatibilità di far parte della commissione esaminatrice del concorso per Mot!

Vale poi sottolineare che la tanto improvvisa e subitanea inversione di rotta da parte del CSM, il quale - come si è chiarito - ha trasformato il pregresso svolgimento di attività didattica presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali e la previa partecipazione ai Consigli direttivi delle medesime da motivi di preferenza, a cause di incompatibilità per far parte della Commissione esaminatrice del concorso in magistratura, non soltanto è stata gravemente lesiva delle legittime aspettative dei singoli magistrati che avevano fatto affidamento sulla circostanza che il loro impegno sarebbe stato considerato positivamente per poter ricoprire tale importante e delicato compito, ma anche incide in modo pesantemente pregiudizievole sulle Scuole di specializzazione per le professioni legali che si vedono ora private del contributo di tutti quei magistrati che aspirino a far parte della commissione esaminatrice.

Osservazioni analoghe a quelle appena svolte devono essere compiute con riguardo alla previsione di cui all’ultima lettera del punto 2 dell’interpello del CSM del 2021, che esclude dalla partecipazione al medesimo i magistrati che «n ) abbiano trascorso più di dieci anni fuori ruolo ». Si tratta di un’ipotesi di incompatibilità totalmente nuova: in modo perfettamente ragionevole, infatti, venivano (e vengono anche dall’interpello del 2021) esclusi dalla selezione i magistrati che al momento della presentazione della domanda di far parte della commissione esaminatrice «f) sono collocati fuori ruolo», ma non anche quelli che lo erano stati in passato. La previsione della lettera n), al pari di quella di cui alla lettera m), dando rilievo a condotte tenute in passato, è palesemente lesiva delle legittime aspettative dei magistrati che erano stati collocati fuori ruolo, ma al momento dell’interpello non si trovano più in questa situazione, ma non potevano in nessun modo prevedere di questo nuovo orientamento del CSM. Deve, peraltro, evidenziarsi che questa ipotesi di esclusione stabilita dalla lettera n) è assai più severa e rigorosa dei due casi di incompatibilità stabiliti dalla legge: questi, infatti, diversamente da quella, hanno una durata limitata nel tempo: ai sensi dei commi 1-bis e 2 dell’articolo 5 del Dlgs n. 160 del 2006, non possono essere nominati componenti della commissione esaminatrice coloro che, rispettivamente, «nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario» ovvero «abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi»: si tratta, cioè, di incompatibilità suscettibili di essere superate col trascorre del tempo. All’opposto, l’interpello del CSM del 2021 ha escluso in modo assoluto e irrimediabile chi sia stato collocato fuori ruolo «più di dieci anni», sicché in modo del tutto sproporzionato avrebbe potuto essere nominato il magistrato che era stato ricollocato nel ruolo il giorno prima di presentare la domanda dopo 9 anni, 11 mesi e 29 giorni di fuori ruolo, ma non il magistrato che era stato ricollocato nel ruolo da più di 10 anni, ma dopo aver aveva trascorso dieci anni e un giorno fuori ruolo!

 

…in particolare, l’introduzione di una ampia « facoltà discrezionale di esclusione »…

Oltre alle due nuove ipotesi di incompatibilità «rigide» o «oggettive», nel senso di essere chiaramente prefissate nei loro presupposti, l’interpello del 2021 ha altresì introdotto una causa di «incompatibilità», rectius di «esclusione», di carattere residuale e di chiusura, dai contorni indefiniti ed ampiamente discrezionali.

In particolare, il periodo finale del punto 2 dell’interpello recita: « Saranno inoltre esclusi, con adeguata motivazione, i magistrati in relazione ai quali, sulla base delle valutazioni di professionalità  conseguite durante la carriera e delle altre informazioni in possesso del Consiglio, emergano criticità  in ordine all’equilibrio, all’indipendenza, all’imparzialità ovvero in relazione ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e/o impegno oppure quando il mancato conseguimento dell’ultima valutazione di professionalità  derivi da ritardi nella procedura imputabili al magistrato » .

Il CSM si è così attribuito un’ampia facoltà discrezionale di escludere gli aspiranti commissari, potendo:

- da un lato, valutare qualsiasi « criticità in ordine all’equilibrio, all’indipendenza, all’imparzialità », espressione che non brilla certo per chiarezza e specificità e lascia così amplissimi margini di apprezzamento;

- dall’altro lato, avvalersi non soltanto delle relazioni e degli esiti delle «valutazioni di professionalità», ma anche delle « altre informazioni in possesso del Consiglio »: questa espressione legittima il ricorso a qualsiasi fonte informativa, anche se priva di qualsiasi ufficialità, verificabilità e, soprattutto, senza che possa essere conosciuta a priori dall’interessato.

 

…la soppressione di qualsiasi criterio di selezione a favore del «sorteggio».

L’ultima novità, che è forse la più significativa, è la completa e totale abdicazione da parte del CSM ad una valutazione delle capacità e competenze degli aspiranti commissari, a favore del sistema del «sorteggio».

L’interpello del 2021 stabilisce, infatti, che: « 3. Tra gli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti ed in relazione ai quali non sussistano cause di esclusione, il C.S.M. provvederà a nominare:

« a) venti magistrati quali componenti titolari della commissione;

« b) ulteriori venti magistrati per la eventuale sostituzione dei componenti titolari…

« 4. La nomina avverrà tramite sorteggio fra coloro che hanno manifestato la disponibilità e che siano in possesso dei requisiti prescritti ed in relazione ai quali non sussistano cause di esclusione ».

Il sistema del sorteggio non è completamente nuovo: come già ricordato, infatti, anche in precedenza il CSM prevedeva nel procedimento di nomina della commissione esaminatrice una parte di alea, ma questa era «controllata»: era infatti previsto che il sorteggio avvenisse tra un numero triplo di magistrati individuati sulla base dei criteri di preferenza prestabiliti ed oggettivi.

Astrattamente questa nuova scelta è sicuramente legittima, ma è anche assai opinabile, specie ove si condividano le considerazioni ripetutamente compiute in ordine all’estrema importanza dell’elemento umano nell’attività di selezione: in particolare, pare paradossale e contrario al senso stesso del concorso per Mot, considerare uguali tra loro tutti gli aspiranti commissari magistrati: se la finalità del concorso è di selezionare i migliori candidati, è indispensabile che la commissione chiamata a svolgere questo delicato compito, a propria volta, sia formata dai migliori componenti possibili!

Questo rilievo è tanto più vero, ove si pensi all’inevitabile e profonda aleatorietà intrinseca a tutti i concorsi ed in particolare a quello in magistratura, in cui, considerando soltanto le prove scritte:

- da un lato, i candidati sono, di regola, chiamati ad affrontare tre prove scritte su temi normalmente circoscritti tratti da altrettante materie tanto ampie ed estese da potersi ciascuna di esse definire infinite, sicché oggetto di verifica è una minima porzione della preparazione di ciascuno;

- dall’altro lato, la mole di carta che deve essere corretta è una massa enorme: a questo riguardo si può fare il seguente calcolo approssimativo: ciascun candidato produce per ogni tema almeno una dozzina di facciate; ogni candidato, di regola (salve eccezionali disposizioni legislative, in forza delle quali per ridurre i tempi della procedura concorsuale, sono somministrate soltanto due prove scritte anziché tre: l’ultima disposizione in ordine di tempo in questo senso è il comma 5 dell’articolo 11 del Dl 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n. 76), verga dunque all’incirca trentasei facciate; i candidati che consegnano tutte le prove sono all’incirca quattromila (a quanto risulta dal sito Internet istituzionale del Ministero della Giustizia, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?facetNode_1=5_3&contentId=SCE228221 , nel concorso qui considerato, bandito con Dm 29 ottobre 2019, per il quale dovevano essere svolte soltanto due prove scritte, hanno consegnato entrambi gli elaborati 3'797 candidati) per un totale di circa centoquarantaquattromila facciate complessive da correggere: insomma, individuare gli elaborati sufficienti è un po’ come trovare il famigerato «ago nel pagliaio», per cogliere il quale non sembra essere sufficiente essere dei buoni magistrati, ma pare necessario avere anche specifiche preparazione ed esperienza nel campo della formazione universitaria, post-universitaria e professionale.

 

Una sola, minima conclusione: l’auspicio del ritorno ad un’alea controllata.

Le riflessioni fin qui svolte hanno un unico - tanto semplice, quanto scontato - esito: non si può non auspicare che il CSM voglia, per il prossimo concorso per Mot già bandito e per i successivi, tornare sui propri passi e, di conseguenza:

- eliminare le cause di esclusione diverse dai motivi di incompatibilità espressamente previsti dalla legge;

- prevedere dei titoli preferenziali per l’individuazione dei migliori aspiranti commissari ed in particolare le attività di docenza universitaria, post-universitaria (anche e soprattutto in seno alle Scuole di specializzazione per le professioni legali);

- procedere al sorteggio soltanto tra un numero limitato e già preselezionato di aspiranti commissari.

Secondo la più nota e diffusa citazione di Albert Einstein, «Dio non gioca a dadi» e si può sperare che anche il CSM, nella selezione di coloro che saranno chiamati a selezionare i futuri magistrati, non voglia giocare a dadi.

 

 

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