Civile

Concorso di persone per la violazione amministrativa contestata a diversi comproprietari

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di Fabio Piccioni

La questione circa l'applicabilità dell'istituto del "concorso di persone" piuttosto che quello della "solidarietà", per una violazione commessa con un veicolo in comproprietà di più persone, risulta di particolare interesse interpretativo. La senteza 299/2019 del tribunale di firenze scegli di applicare il princio penalistico del concorso di persone in base la quale i singoli comproprietari sono tenuti al pagamento della sanzione.

Il caso - Il Corpo Forestale dello Stato, accertata la violazione dell'articolo 5 comma 1 del Dlgs 209/2003 per mancata consegna del veicolo a un centro di raccolta, notificava il verbale di violazione n. 1 del 5/1/2013, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 dello stesso Dlgs, a carico dei sei fratelli comproprietari del veicolo, derivante da eredità paterna.
Il fratello che aveva in uso esclusivo il veicolo, provvedeva al pagamento della sanzione prevista e al regolare smaltimento del veicolo.
La Città Metropolitana, a distanza di anni, notifica ordinanza con cui ingiunge a ogni singolo comproprietario - a eccezione del primo fratello - il pagamento della sanzione.

La sentenza e la diversa tesi - Il Tribunale, in applicazione del principio - di origine penalistica - del concorso di persone nell'illecito, di cui all'articolo 5 della legge 689/1981, assume che i singoli comproprietari sono tenuti al pagamento per l'intero della sanzione.
Nulla vieta, tuttavia, di sostenere l'ipotesi contraria e cioè che, nel caso de quo, ci si trovi di fronte a un'ipotesi di solidarietà - istituto di matrice civilistica - e non di responsabilità condivisa. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 689/1981, infatti, obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della sanzione è il proprietario della res che servì o fu destinata a commettere l'illecito. Ne deriva che i singoli comproprietari sarebbero tenuti al pagamento, in solido e per l'intero, dell'unica sanzione prevista.
Si pensi all'(analoga)ipotesi di divieto di sosta contestata a carico di un veicolo in comproprietà tra coniugi: la sanzione è una, ancorché il verbale possa essere notificato a entrambi i co-obbligati in solido.
Conseguentemente, l'intervenuto adempimento da parte di uno dei fratelli libera gli altri - che restano tenuti in regresso, pro quota, verso chi ha pagato. In conclusione, l'intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione avrebbe estinto l'obbligazione.

Tribunale di Firenze – Sentenza 23 gennaio 2019 n. 299

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