Penale

Condizioni di liceità dell’uso terapeutico di sostanze stupefacenti

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Stupefacenti - Medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope - Somministrazione medica - Consentita a scopo terapeutico - Condizione necessaria.
La somministrazione di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti è consentita, ai sensi dell'art. 72, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, solo qualora il medico agisca effettivamente per finalità terapeutiche, in relazione alle particolari condizioni cliniche del soggetto, praticando un trattamento debitamente prescritto ai sensi dell'art. 43 del testo unico e coerente, secondo le conoscenze scientifiche del momento, con gli obiettivi clinici perseguiti.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 15 aprile 2020 n. 12198

Stupefacenti - Prescrizione e somministrazione medica - Per uso terapeutico - Disciplina.
In tema di uso terapeutico di sostanze stupefacenti, già consentito dall'art. 72, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, le disposizioni previste dalle normative regionali disciplinano le modalità e i presupposti della prescrizione e somministrazione di farmaci a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, che può essere fatta direttamente dai medici di base, anche con trattamento domiciliare ponendo i costi a carico del servizio sanitario nazionale, con l'intento specifico di tutelare il diritto alle cure per tutti i pazienti, pur ribadendo che i preparati contenenti sostanze stupefacenti vanno prescritti esclusivamente "quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente".
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 19 luglio 2017 n. 35654

Professioni sanitarie - Illecito penale - Medico responsabile del sert - Cessione di medicinali stupefacenti a soggetti tossicodipendenti non iscritti al servizio - Assenza di prescrizione e piano terapeutico - Contesto - Prestazioni private a titolo oneroso - Artt. 43 e 72 d.p.r. 309/1990 - Violazione - Art. 73, co. 4°, d.p.r. 309/1990 - Cessione illecita di stupefacenti - Sussiste.
L'art. 72, d.P.R. 309/1990 consente l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti "secondo la necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto" e a condizione che tali preparati siano debitamente prescritti secondo quanto previsto dall'art. 43 (apposito ricettario, dose prescritta, posologia, modo di somministrazione, data e firma del medico); integra, pertanto, il reato di cessione illecita di stupefacenti di cui all'art. 73, co. 4°, la condotta del medico responsabile del SERT che abbia ripetutamente ceduto un farmaco stupefacente a numerosi soggetti tossicodipendenti mai iscritti o solo successivamente iscritti al servizio, senza alcun piano terapeutico e senza prescrizione, consegnando direttamente lo stesso farmaco per un fabbisogno mensile o oltre, senza alcun rispetto delle regole d'affido e nell'ambito di prestazioni "private" a titolo oneroso, in modo tale da configurare un vero e proprio canale di approvvigionamento a buon mercato per i tossicodipendenti medesimi.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 12 aprile 2013 n. 16581

Stupefacenti - Medico - Somministrazione di farmaci contenenti sostanze stupefacenti - Reato - Condizioni - Finalità terapeutica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
La somministrazione di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti è consentita, ai sensi dell'art. 72, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, solo qualora il medico agisca effettivamente per finalità terapeutiche, praticando un trattamento debitamente prescritto ai sensi dell'art. 43 del testo unico e coerente, secondo le conoscenze scientifiche del momento, con gli obiettivi clinici perseguiti. (Fattispecie relativa alla ripetuta cessione a terzi, da parte del responsabile di un SERT, di un medicinale contenente una sostanza compresa nella tabella II Sez. A di cui all'art. 14, in cui la S.C. ha ritenuto il reato di cessione continuata di stupefacenti sul presupposto che le consegne erano sistematicamente avvenute al di fuori dell'attività istituzionale, in assenza di un piano terapeutico personalizzato e della correlata prescrizione medica).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 12 aprile 2013 n. 16581

Stupefacenti - Detenzione - Medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope - Cessione incontrollata di farmaci da parte di soggetto esercente attività di medico - chirurgo - Ipotesi di reato ex art. 73 del d.P.R. 309/1990 - Configurabilità.
In tema di stupefacenti, la cessione incontrollata di farmaci contenenti sostanze stupefacenti, ancorché effettuata da un soggetto esercente attività di medico chirurgo, dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 4°, del D.P.R. n. 309/1990 e non di quello, pur equiparato quoad poenam, di cui all'art. 83 del medesimo D.P.R., per il quale è richiesto che vi sia comunque il formale rilascio di prescrizioni, non finalizzate, però, ad un uso che possa definirsi "terapeutico" delle sostanze prescritte.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 12 aprile 2013 n. 16581

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