Penale

Confisca antimafia, non estinguibili per confusione i crediti Inail perchè non erariali

La natura erariale è esclusa dalla stessa giurisprudenza civile e la Cassazione penale ribadisce che va esclusa anche per tributi locali, diritti camerali e contributi revidenziali e assistenziali in genere

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di Paola Rossi

In caso di confisca “antimafia” di un’azienda si estinguono per confusione i crediti erariali ammessi al passivo dal gudice delegato. Ma va eslcusa la natura erariale dei crediti vantati dall’Inail e quindi va ritenuta illegittimo il decreto che li ha dichiarati, appunto estinti, per l’avvenuta sovrapposizione - a seguito dell’ablazione definitiva del bene - della figura del creditore con quella del debitore in base alla previsione dell’articolo 1253 del Codice civile.

La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 26927/2024 - ha, infatti, accolto il ricorso dell’Inail contro la statuizione del decreto del tribunale che una volta ammessi al passivo i crediti dell’ente verso l’azienda confiscata, ne ha però di chiarato l’estinzione per confusione, affermandone la natura erariale.

La Suprema Corte ha specificatamente annullato il decreeto impugnato dall’Inail per violazione dell’articolo 50 del Dlgs 159/2011 (Codice antimafiia) e degli articoli 57 e 59 dello stesso decreto legislativo.

Nell’accogliere il ricorso dell’ente che contestava la natura erariale attribuita dal giudice delegato ai propri crediti, la Cassazione penale ha colto l’occasione di ribadire che non sono erariali i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali e ai diritti camerali. Mentre è erariale il credito sorto a titolo di imposta di registro.

Infine, va chiarito come il credito erariale, che sia stato ammesso al passivo dell’azienda - in ordine alla quale si siano sovrapposti il procedimento di prevenzione, dal sequestro alla confisca, e la procedura concorsuale per il dissesto della società - venga soddisfatto nella misura della capienza offerta dal patrimonio dell’azienda confiscata. Al contrario, i crediti non erariali restano fermi nel senso che non possono essere oggetto di confusione e quindi di estinzione ai sensi dell’articolo 1253 del Codice civile, come confermato dalla stessa giurisprudenza civile.

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