Penale

Confisca per equivalente e pene accessorie, le "Informazioni provvisorie" delle Sezioni Unite

Il massimo consesso anticipa le soluzioni adottate relativamente a due questioni controverse in giurisprudenza

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di Francesco Machina Grifeo

Con due "Informazioni provvisorie" datate 29 settembre, le Sezioni Unite penali forniscono chiarimenti sulla confisca per equivalente e sulla ricorribilità in Cassazione della sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria. Si attende dunque la motivazione completa della decisione della Suprema corte.

Con la decisione n. 15 del 2022, la Cassazione - P residente Margherita Cassano, Relatore Marco Zaza, Pg Pasquale Fimiani (conforme) – ha risposto alla questione controversa in giurisprudenza "se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ("Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione", ndr) sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.".

Ebbene per le S.U. la risposta è "negativa", "trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost". Seguono i riferimenti normativi adottati per la decisione (Cost., art. 25; cod. pen., art. 322-ter; cod. proc. pen., art. 578-bis; Dlgs n. 74 del 2000, art. 12-bis. l. n. 3 del 2019, art. 1)

L'altro quesito, che viene risolto dalla Informazione provvisoria n. 16/2022, pone la questione "se il pubblico ministero possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza che, all'esito di giudizio ordinario, abbia omesso l'applicazione di una pena accessoria, ovvero debba investire il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen..

La soluzione adottata prevede che:
"La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen.".

"La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. l) della sentenza impugnata".

"Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 disp. att. cod. proc. pen., nei casi di pena accessoria predeterminata nella durata, il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l'art. 130 cod. proc. pen.".

Riferimenti normativi: cod. pen., art. 20; cod. proc. pen., artt. 130, 620, comma 1, lett. l), 662, 676; disp. att. cod. proc. pen., art. 183.

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