Penale

Confisca tributaria per equivalente: possibile anche in caso di prescrizione del reato ma solo commesso dopo l'aprile 2018

Lo ha ribadito la terza sezione della Cassazone con la sentenza 39157/2021

di Aldo Natalini

Confisca tributaria per equivalente, prescrizione ed irretroattività. La novella disposizione dell'articolo 578-bis del Cpp, che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex articolo 12-bis Dlgs n. 74/20000, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore (6 aprile 2018) del citato articolo 578-bis del Cpp, atteso il suo carattere afflittivo-sanzionatoria (e non meramente recuperatoria-ripristinatoria).
Così la sentenza n. 39157/2021 della Terza sezione penale di Piazza Cavour, con cui i Supremi giudici hanno annullato, senza rinvio, la statuizione della Corte di appello di Bologna che aveva disposto la confisca per equivalente a carico dell'imputato del profitto derivante da reati tributari dichiarati prescritti ma per i quali aveva accertato la sua responsabilità.
La Cassazione ha disposto la restituzione della somma confiscata all'avente diritto (quasi 800 mila euro) rilevando che – nel caso in esame – la confisca per equivalente era stata disposta dal Tribunale di Bologna per fatti commessi nell'agosto 2010 (termine di presentazione della dichiarazione 770s per l'anno d'imposta 2009), quindi antecedentemente all'entrata in vigore – dal 6 aprile 2018 – dell'articolo 578-bis del Cpp (peraltro integrato del riferimento all'articolo 322-ter del Cp relativo alla confisca per equivalente nei reati contro la Pa – nella specie non in rilievo – dalla legge n. 3/2019, entrata in vigore a sua volta dal 31 gennaio 2019).

Il dictum: proscioglimento per prescrizione e confiscabilità per equivalente ex articolo 578-bis Cpp
Il dictum in commento ribadisce, in senso esattamente conforme, l'approdo ermeneutico cui è pervenuta qualche mese fa la stessa Terza sezione penale di Piazza Cavour, in analoga fattispecie penal-tributaria (Cassazione, Sezione III penale, n. 20793/2021, Ced 281342).
I rapporti tra confisca e prescrizione del reato sono espressamente disciplinati – a far data dal 6 aprile 2018 – dall'articolo 578-bis del Cpp, che norma i casi e le condizioni affinché questa possa essere disposta e mantenuta nei seguenti termini: «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato».
Dunque la disposizione de qua – ritenuta norma processuale di immediata applicazione secondo il principio tempus regit actum (Cassazione, Sezione III penale, n. 8785/2019, Ced 278256) – impone espressamente, ai fini della conferma o meno della confisca ordinata in primo grado, un compiuto accertamento della penale responsabilità dell'imputato in un caso, quello della sentenza di proscioglimento pronunciata in appello o in cassazione per prescrizione del reato, diverso da una formale pronuncia di condanna.
Quanto, in particolare, all'applicabilità dell'articolo 578-bis del Cpp alla confisca tributaria prevista dall'articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 (norma in continuità normativa con quella di cui all'articolo 1, comma 143, della legge finanziaria 2008), il dubbio interpretativo era stato risolto dalle Sezioni Unite penali che, pur chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale in tema di confisca urbanistica, sono giunte ad affermare che "l'articolo 578-bis non si è limitato a richiamare la «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale» ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge n. 3/2019, il richiamo alla confisca «prevista dall'articolo 322-ter del codice penale». Pertanto, quali che siano state le ragioni che hanno determinato il legislatore ad introdurre la norma in oggetto nel codice di rito, la stessa va letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare "non potendo non riconoscersi al richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale" (Cassazione, Sezioni Unite penali, n. 13539/2020, Perroni, Ced 278870; cfr. altresì Id., n. 6141/2019, Ced 274627, secondo cui il riferimento dell'articolo 578-bis del Cpp alle altre «disposizioni di legge» evochi "le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali", in tal modo condividendo la legittimità di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca "per sproporzione".
La ritenuta valenza generale comporta – secondo la Cassazione – l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 578-bis del Cpp, anche nel caso di confisca emessa nei reati tributari. Ma poiché la norma non fa distinzioni di sorta e vale per tutte le diverse forme di confisca, diretta o per equivalente, è stata proprio tale indifferenziata previsione che è stata considerata nel precedente specifico oggi riconfermato dai Supremi giudici (Cassazione, Sezione III penale, n. 20793/2021 citata), che ha valorizzato, in prospettiva convenzionale, la natura sanzionatoria della confisca (anche equivalente) donde l'affermata necessità – oggi ribadita dal dictum in esame – che tali effetti sanzionatori non si estendano a f atti anteriori al momento in cui è entrata in vigore la norma che ne rende possibile il mantenimento anche in casi in cui, precedentemente, ciò non era possibile.
In conclusione, solo a partire dall'entrata in vigore dell'articolo 578-bis del Cpp è possibile il mantenimento della confisca per equivalente nel caso in cui il reato, nelle more, si sia estinto per prescrizione o amnistia. E quindi solo per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 578-bis Cpp è possibile il mantenimento della confisca per equivalente.

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