Civile

Conoscenza stato di insolvenza: rileva la condizione professionale del creditore

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di Mario Finocchiaro


La Cassazione con l'ordinanza del 27 agosto scorso n. 21749 torna sul tema dell'azione revocatoria fallimentare e sulla conoscenza dello stato di insolvenza. Lo fa esprimendo due principi di diritto.

Rilevanza peculiare alla condizione professionale dell'accipiens - Nel primo la sezione VI-1, sostiene che il convincimento del giudice del merito può formarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza e avvedutezza e della normale e ordinaria diligenza, ma attribuendo rilevanza peculiare alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. In altri termini, al fine dell'accertamento della scientia decoctionis occorre conferire rilevanza peculiare alla condizione professionale dell'accipiens, onde la misura delle diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operatività.

Nella specie - ha osservato la Suprema corte – i giudici del merito si sono attenuti a detti principi osservando come da un creditore ordinario non potesse pretendersi il costante monitoraggio mediante l'esame dei bilanci di esercizio della società poi posta in amministrazione straordinaria (tanto più in presenza di bilanci consolidati di una grande impresa e di indici di insolvenza che non potevano essere di immediata percezione da parte di un operatore non qualificato non aduso a valutazioni di natura economica e finanziaria).

Forme di pubblicità nelle procedure fallimentari - Con il secondo principio la Cassazione dice che le procedure fallimentari, esecutive e monitorie, non sono soggette a forme pubblicitarie e le cancellerie non sono autorizzate a fornire informazioni in ordine al deposito degli atti relativi. Del resto, in tema di azioni revocatorie fallimentari, il giudizio circa la possibilità di avere puntuale e tempestivo riscontro dell'assoggettamento del debitore a procedure giudiziarie recuperatorie va modulato avendo riguardo alla valorizzazione della qualità del soggetto verso cui si dirige l'azione revocatoria e della conseguente disponibilità, in capo allo stesso, di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi.

Cassazione – Sezione VI-1 – Ordinanza 27 agosto 2019 n. 21749

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