Amministrativo

Consiglio di Stato, la giurisdizione sul "depennamento" dalle graduatorie d'istituto spetta al giudice ordinario

Tale atto secondo il Consiglio di Stato inerisce a vicende del rapporto di impiego legate ad un potere operante su un piano "paritetico

di Pietro Alessio Palumbo

Spetta al giudice ordinario la cognizione del provvedimento con il quale il dirigente scolastico abbia depennato un insegnante dalla graduatoria d'istituto. Tale atto inerisce a vicende del rapporto di impiego legate ad un potere operante su un piano "paritetico"; basato sull'accertamento di fatti specifici; che riguarda unicamente la conformità o meno degli atti alla legge. Siamo in presenza di accertamento di diritti soggettivi di docenti "già" iscritti nelle graduatorie in argomento. Discrezionalità amministrativa e tecnica si ravvisa e permane invece nella formazione e nell'applicazione delle regole del relativo bando. In tal caso secondo il Consiglio di Stato (sentenza 6230/2021) la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

La ripartizione della giurisdizione
Ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti all'inserimento in una graduatoria scolastica occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria, la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice amministrativo. Se invece la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario.
Nelle ipotesi delle graduatorie di istituto laddove il docente abbia chiesto l'annullamento del decreto di pubblicazione delle graduatorie di seconda e di terza fascia, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Ciò in quanto la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo e quindi presuppone una posizione di interesse legittimo. Diversamente dalla situazione delle graduatorie ad esaurimento, in questo caso ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati e della formazione di una graduatoria finale.
La procedura adottata è o non è concorsuale? La giurisdizione dipende dalla puntuale risposta a questa domanda.
La disciplina che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità. Fase quest'ultima diretta ad operare la selezione in modo obiettivo ma soprattutto dominata da una discrezionalità non solo tecnica ma anche amministrativa nella valutazione dei candidati. La disciplina in parola non riguarda, pertanto, le controversie nelle quali si intenda far valere il "diritto al lavoro" in relazione al quale la pubblica amministrazione sia dotata unicamente di un potere di accertamento tecnico.
Il caso affrontato dal Consiglio di palazzo Spada riguardava una "espulsione" da graduatoria scolastica derivante dall'interpretazione della normativa primaria, senza discrezionalità amministrativa; adottata dopo l'inserimento del docente in graduatoria stessa e dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro. Una vicenda, all'evidenza, successiva ed estranea alla gestione della procedura concorsuale; con conseguente giurisdizione "naturale" del giudice ordinario.

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