Consulta: alla Corte Ue l’imposta sugli extraprofitti varata nel 2022
Per la Consulta la nostra legge ha sottoposto a imposizione soggetti non presi in considerazione dal Regolamento Ue e ha rimesso la questione alla Cgue
La legge italiana n. 197 del 2022 ha introdotto una misura equivalente al contributo di solidarietà temporaneo previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte all’impennata dei prezzi dell’energia, con livelli mai raggiunti, registrata tra la fine del 2021 e durante il 2022. Tale Regolamento circoscrive il contributo di solidarietà alle sole imprese o stabili organizzazioni che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività economiche nel settore dell’estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria, lasciando. E lascia gli Stati membri liberi di adottare misure equivalenti.
Con l’ordinanza numero 21/2025 del 20 febbraio, la Corte ha osservato che la nostra legge ha sottoposto a imposizione gli extraprofitti congiunturali di una serie di soggetti non presi in considerazione dal Regolamento. In particolare, i produttori e rivenditori di energia elettrica, i distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, i rivenditori di gas metano e gas naturale, coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi e che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
La Corte costituzionale, riservata al merito la valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate in relazione ai parametri interni di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, ha quindi deciso, in via pregiudiziale, di interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di tale estensione della platea dei soggetti passivi del contributo, da valutarsi anche alla luce della natura eccezionale del potere esercitato dall’Unione europea, della generale competenza degli Stati membri in materia di imposizione fiscale diretta, delle finalità perseguite dal regolamento, nonché dei margini di attuazione da esso lasciati agli stessi Stati membri e delle peculiarità del contesto energetico nazionale.