Protezione uniforme europea a prodotti artigianali e industriali, le nuove indicazioni geografiche
Le denominazioni registrate beneficeranno di un alto livello di tutela, analogo a quello previsto per i prodotti agroalimentari, i vini e le bevande spiritose
A partire dal 1° dicembre 2025, sarà possibile richiedere la registrazione di nomi di prodotti artigianali e industriali che soddisfano i requisiti di indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2411 (il “Regolamento”).
Questa innovazione rappresenta un’opportunità significativa per i produttori, sia europei che extraeuropei, i cui prodotti vantano un forte legame con un’area geografica specifica. Tale connessione determina qualità, reputazione o altre caratteristiche distintive del prodotto, che deve essere originario di un’area delimitata e la cui produzione deve avvenire, almeno in una fase, in tale zona.
Per l’Italia, che vanta la maggiore diversificazione produttiva tra i Paesi del G20, l’estensione dei prodotti tutelabili come IGP rappresenta un’opportunità strategica. Il Regolamento introduce, infatti, una protezione uniforme per i prodotti artigianali e industriali sia europei che extraeuropei, salvaguardando le tradizioni locali, promuovendo il turismo sostenibile e rafforzando le economie locali, comprese quelle delle aree rurali.
Questa normativa risponde alla necessità di una protezione armonizzata a livello europeo, superando le disparità finora esistenti tra i vari Stati membri. Tale esigenza è stata evidenziata nello studio Study on EU Member States’ potential for protecting craft and industrial Geographical Indications, pubblicato dall’EUIPO nel dicembre 2024. Secondo questa analisi, l’Italia, pur priva di una normativa nazionale specifica, conta ben 92 prodotti artigianali e industriali potenzialmente tutelabili come IGP.
La struttura di questo nuovo titolo di proprietà industriale ricalca, con alcune differenze, quella delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agroalimentari, ai vini e alle bevande spiritose. Tra le differenze di maggior rilievo vi è l’autodichiarazione della verifica di conformità al disciplinare, da presentare dai produttori prima dell’immissione del prodotto sul mercato e, successivamente, ogni tre anni, al fine di dimostrare la costante conformità del prodotto al disciplinare di produzione. La verifica basata sull’autodichiarazione non impedisce, tuttavia, ai produttori di far verificare a organismi di certificazione dei prodotti la conformità del prodotto al disciplinare così come previsto per le IGP e le DOP agroalimentari, dei vini e delle bevande spiritose.
Oggetto di protezione
Il Regolamento tutela prodotti artigianali e industriali radicati in una determinata area geografica. Tra gli esempi più noti figurano il vetro di Murano, il marmo di Carrara, la porcellana di Limoges, le posate di Solingen, il tweed del Donegal, i diamanti di Anversa, gli orologi svizzeri e i sigari cubani. Questi beni possono essere realizzati interamente a mano, con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, oppure tramite processi meccanici, purché l’intervento umano costituisca un elemento essenziale del prodotto finito.
Il Regolamento protegge inoltre i prodotti realizzati in modo standardizzato, inclusa la produzione in serie con macchinari, a condizione che soddisfino tre requisiti cumulativi:
1. siano radicati o originari di un luogo, una regione o un Paese specifico;
2. tale origine geografica conferisca loro qualità, reputazione o altre caratteristiche distintive;
3. almeno una fase della produzione avvenga nella zona geografica di riferimento.
Le IGP contribuiranno a contrastare la delocalizzazione produttiva e la desertificazione delle aree rurali, favorendo lo sviluppo locale e la resilienza economica delle regioni coinvolte. Inoltre, potranno avere un impatto positivo sulla competitività internazionale delle imprese e generare significative entrate economiche. Il turismo, ad esempio, potrebbe beneficiare di una forte sinergia tra le IGP artigianali e quelle agroalimentari.
L’Italia, grazie al suo patrimonio manifatturiero e artigianale unico, ha tutte le carte in regola per assumere un ruolo di primo piano nella valorizzazione delle IGP.
Richiedenti e procedura di registrazione
Possono presentare domanda di registrazione del nome di un prodotto artigianale o industriale le associazioni di produttori o, in presenza dei requisiti, un singolo produttore.
Il processo prevede due fasi:
1. Esame nazionale – La domanda va presentata all’autorità competente del proprio Stato membro. In Italia, sarà il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che istituirà un’apposita divisione per la gestione delle richieste. Dopo l’approvazione del disciplinare, del documento unico e della documentazione di accompagnamento, e trascorso il periodo di opposizione, il MIMIT trasmetterà la domanda all’EUIPO.
2. Esame europeo – L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) procederà con la verifica finale tramite il GI Portal. L’EUIPO sarà inoltre responsabile per l’esame delle domande provenienti da Paesi extraeuropei, se il prodotto è già protetto nel Paese d’origine.
In caso di prodotti originari di una zona geografica transfrontaliera, la domanda di registrazione potrà essere presentata congiuntamente da richiedenti di diversi Stati membri o Paesi terzi.
Le domande potranno essere inoltrate dal 1° dicembre 2025. In vista di questa scadenza, i produttori dovranno verificare l’eventuale esistenza di marchi ostativi, costituirsi in forma associativa e predisporre la documentazione necessaria, inclusi il disciplinare e il documento unico (massimo 2.500 parole). L’EUIPO metterà a disposizione undici moduli sul GI Portal per supportare la redazione dei documenti richiesti.
Benefici e tutela
Una volta ottenuta la registrazione, l’IGP garantirà numerosi vantaggi. I consumatori avranno la certezza dell’autenticità dei prodotti, riconoscibili dal simbolo blu con la dicitura Indicazione Geografica Protetta, generando un impatto economico positivo su micro, piccole e medie imprese e incentivando l’occupazione e lo sviluppo locale.
Le denominazioni registrate beneficeranno di un alto livello di tutela, analogo a quello previsto per i prodotti agroalimentari, i vini e le bevande spiritose. Saranno vietati:
• qualsiasi uso commerciale, diretti o indiretti, per prodotti paragonabili;
• pratiche che possano indebolire, sfruttare o danneggiare la reputazione dell’IGP;
• usurpazioni, imitazioni o evocazioni della denominazione protetta;
• indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza, natura o caratteristiche essenziali del prodotto, incluse informazioni riportate su confezioni, imballaggi, materiali pubblicitari o interfacce online;
• qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Il Regolamento prevede inoltre che la tutela si estenda anche a qualsiasi uso di nomi di dominio in violazione dell’IGP. Inoltre, le associazioni di produttori o i singoli produttori autorizzati all’uso della denominazione protetta avranno il diritto di vietare l’introduzione nell’Unione di merci provenienti da Paesi terzi che violino la protezione dell’indicazione geografica, anche se non ancora immesse in libera pratica.
Grazie a questa ampia protezione, i produttori di beni artigianali e industriali potranno beneficiare di un significativo vantaggio competitivo, valorizzando i propri prodotti e rafforzando la loro posizione sul mercato globale.
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* Ginevra Righini, Partner DLA Piper