Comunitario e Internazionale

Banche, niente interessi e spese se violano gli obblighi informativi

Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-472/23 relativa ad un caso polacco, affermando che la sanzione è proporzionata

Nei contratti di credito ai consumatori, la banca può essere privata del suo diritto agli interessi, qualora non osservi gli obblighi di informazione. Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-472/23 affermando che una simile sanzione è proporzionata, benché la gravità individuale della violazione e le conseguenze che ne derivano per il consumatore possano variare a seconda dei casi.

Il caso - La Lexitor è una società polacca di recupero crediti alla quale un consumatore ha ceduto i suoi diritti derivanti da un contratto di credito concluso con una banca. Tale società sostiene che la banca è venuta meno al suo obbligo di informazione nei confronti del consumatore al momento della conclusione del contratto. Ed ha dunque adito un organo giurisdizionale polacco, chiedendo alla banca il versamento di una somma di denaro corrispondente agli interessi e alle spese.

A sostegno della sua domanda, la Lexitor ritiene, da un lato, che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) sarebbe stato sovrastimato; secondo tale società, una delle clausole del contratto prese in considerazione per il calcolo di tale tasso dovrebbe essere dichiarata abusiva e, pertanto, non sarebbe vincolante per il consumatore. Dall’altro lato, il contratto non preciserebbe in modo chiaro i motivi e le modalità di aumento delle spese connesse alla sua esecuzione. Inadempimenti che, sempre secondo la Lexitor, dovrebbero rendere il credito esente da interessi e spese, secondo la sanziona prevista dalla legge polacca.

La motivazione - Interrogata sulla questione, la Corte ricorda che nel contratto di credito deve figurare, in modo chiaro e conciso, il TAEG calcolato al momento della sua conclusione. Tuttavia, il calcolo del TAEG presuppone che il contratto rimanga valido per il periodo di tempo convenuto. In secondo luogo, il contratto deve descrivere, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni in cui può intervenire una modifica di spese connesse alla sua esecuzione. Il fatto che, a tal fine, il contratto si basi su indicatori difficilmente verificabili dal consumatore può violare l’obbligo di informazione. È quanto avviene, per esempio, quando un consumatore medio non può verificare né il sopravvenire delle circostanze che giustificano tale modifica né la loro incidenza sulle spese. Spetta però al giudice nazionale verificare se ciò sia avvenuto nella specifica controversia di cui è investito.

In terzo luogo, in caso di violazione dell’obbligo di informazione che incida sulla capacità del consumatore di valutare la portata del suo impegno, la banca può essere privata del diritto agli interessi e alle spese. Fatte salve le verifiche del giudice nazionale, la Corte considera tale sanzione proporzionata, benché la gravità individuale della violazione e le conseguenze che ne derivano per il consumatore possano variare a seconda dei casi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©