Comunitario e Internazionale

L’uso di Dop all’interno di un marchio può essere illegittimo se ne sfrutta la notorietà

L’utilizzo può essere vietato in caso di indebito sfruttamento della notorietà della denominazione di origine protetta anche se il prodotto ne rispetta il disciplinare

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di Paola Rossi

No all’utilizzo di una Dop all’interno di un marchio se nonostante ne sia rispettato il disciplinare sfrutti indebitamente la notorietà di quella denominazione di origine protetta.

Così il Tribunale Ue ha accolto il ricorso del Comité interprofessionnel du vin de Champagne e dell’Inao con la sentenza sulla causa T-239/23 con cui ha annullato la decisione dell’Euipo che aveva ammesso alla registrazione il marchio Nero Champagne.

Ora, invece, il Tribunale afferma che Nero Champagne non può essere registrato come marchio dell’Unione europea per vini con denominazione di origine protetta «Champagne».

Il caso 
Nel 2019, la società italiana Nero Lifestyle aveva presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale una domanda di registrazione del marchio denominativo Nero Champagne. La domanda riguardadava alcuni prodotti e servizi e in particolare alcuni vini conformi al disciplinare della Dop “Champagne”.

Il Comité interprofessionnel du vin de Champagne e l’Institut national de l’origine et de la qualité si sono opposti alla registrazione con la motivazione, in particolare, che la DOP «Champagne» è registrata dal 1973. Essi sostengono che il marchio potrebbe approfittare abusivamente della notorietà dei prodotti Dop la cui tutela mira essenzialmente a garantire ai consumatori che tali prodotti presentino talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica.

L’opposizione è stata però parzialmente respinta dall’Euipo e gli organi professionali hanno adito il Tribunale dell’Unione europea affinché fosse annullata la relativa decisione con la conseguenza che la domanda di registrazione fosse respinta.

La decisione
Il diritto Ue non vieta che un marchio possa contenere una Dop a meno che:
- non sia conforme al disciplinare del prodotto
- sfrutti la notorietà della Dop
- veicoli un’indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza o all’origine del prodotto.

Nel caso dii prodotti che rispettino il disciplinare Dop indicato nel marchio esiste una presunzione che questo non sfrutti indebitamente la notorietà della denominazione di origine protetta. Ma la stessa presunzione è rovesciata se viene invece dimostrato che vi sia un indebito sfruttamento della notorietà di una Dop. Cioè il rispetto del disciplinare non è una prova insuperabile del rischio di un illegittimo sfruttamento di una Dop nota al pubblico. Come nel caso concreto dove i giudici accolgono l’argomento dei ricorrenti secondo cui il termine «nero» potrebbe essere percepito dal consumatore come evocativo del vitigno dello champagne o del suo colore, di modo che il marchio richiesto potrebbe veicolare un’indicazione falsa o ingannevole. Infatti, tale termine è utilizzato nel nome di diversi noti vitigni italiani e molteplici varietà di viti lo includono nella loro denominazione. Infine, secondo i giudici il termine «nero» sarà inteso dal pubblico di lingua italiana nel senso del colore nero. Il pubblico potrebbe quindi pensare che si tratti di uno «champagne nero», quando invece, secondo il disciplinare della Dop, uno champagne può essere solamente bianco o rosato.

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