Penale

Consulta: emergenza Covid, non fondate le censure sulla sospensione della prescrizione

Infondate anche le censure sull'esclusione del rito abbreviato per i delitti punibili con l'ergastolo

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha dichiarato non fondate le censure sulla sospensione della prescrizione per l'emergenza Covid. Ed ha giudicato ugualmente non fondate le censure sull'esclusione del rito abbreviato per i delitti punibili con l'ergastolo.

Per quanto riguarda la prescrizione, la Consulta ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l'applicabilità della sospensione - prevista dai decreti legge 18 e 23 del 2020, emanati per contrastare l'epidemia - anche nei processi per reati commessi prima dell'entrata in vigore delle nuove norme.

Secondo i Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma, la sospensione retroattiva della prescrizione (per la stessa durata della sospensione dei termini processuali: 9 aprile-11 maggio 2020) violerebbe il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate non fondate. In particolare, la Corte ha ritenuto che la disciplina censurata non contrasti con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione né con i parametri sovranazionali richiamati dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.


Con riferimento alle questioni relative all'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo - sollevate dai Tribunali di La Spezia, Napoli e Piacenza -, anche in questo caso, in attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa fa sapere che le questioni sono state dichiarate non fondate.

La disciplina censurata, si legge nella nota ufficiale, è espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale, e non si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), con il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), con la presunzione di non colpevolezza (articolo 27, secondo comma, della Costituzione), né con i principi del giusto processo, in particolare con quello della ragionevole durata (articolo 111, secondo comma, della Costituzione).

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