Giustizia

Giudici "onorari" in Corte d'appello incompatibili con la Costituzione - Deroga per l'arretrato fino al 31 ottobre 2025

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 depositata oggi chiarendo che le funzioni collegiali possono essere svolte solo in via temporanea

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Sono incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'appello. Le quali, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l'arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali.

È quanto si legge nella sentenza n. 41 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso) con cui ha Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dalla terza sezione civile della Cassazione nell'ambito di due giudizi aventi ad oggetto altrettanti ricorsi contro sentenze di Corte d'appello emesse da un collegio composto anche da un giudice onorario ausiliario. Sono stati quindi dichiarate incostituzionali gli articoli da 62 a 72 del Dl n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013.

La Consulta ha affermato che l'articolo 106 della Costituzione, secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli", permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti (d'appello o di cassazione).

Pertanto, l'istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d'appello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l'articolo 106 della Costituzione.

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituto e disciplinato i giudici onorari ausiliari, la Corte ha però ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che "assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale".

È stato così indicato il termine previsto dall'articolo 32, primo periodo, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma generale della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025. Fino ad allora, la "temporanea tollerabilità costituzionale" dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili.

La decisione molto attesa non incoraggia certo le aspettative della categoria che chiede un cambio di passo alla politica. La Ministra della Giustizia Cartabia, nel corso dell'Audizione di lunedì scorso in Commissione alla Camera, aveva affermato che "il capitolo della magistratura onoraria, attende riforme e risposte e un collocamento nel sistema rispondente ai principi costituzionali in materia". "Non ho affrontato questo tema – aveva proseguito Cartabia -, anche perché siamo in attesa di un importante pronunciamento della Corte costituzionale che potrebbe incidere significativamente sulle condizioni d'insieme".

La decisione oggi è arrivata e per quanto non vieti in modo assoluto l'impiego degli onorari come "ausiliari" certo suona come un freno nei confronti di una politica che ne prevedeva l'inserimento nei Collegi soprattutto in funzione di smaltimento dell'arretrato. Ve n'è un chiaro esempio anche nel Piano di nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri, dove si prevede l'impiego degli "onorari" come "ausiliari" in Corte di cassazione. "Al fine di affrontare questa perdurante criticità - si legge nel PNRR- , si prevede che possano essere assegnati, in via straordinaria, magistrati onorari ausiliari in via temporanea e contingente alle sezioni tributarie della Corte, e per due cicli, al fine di abbattere l'arretrato endemico che appesantisce da tempo dette sezioni incidendo negativamente sulla performance di smaltimento di tutta la Cassazione".

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