Consulta: La tenuità fallimentare «batte» la recidiva
La tenuità del danno provocato nel reato di bancarotta “vince” sulla recidiva reiterata. La Corte costituzionale con la sentenza 205, depositata ieri, corregge l’effetto paradossale secondo cui la mini bancarotta provocata da un recidivo verrebbe punita peggio di un grave dissesto causato dall’incensurato. L’effetto era dovuto all’articolo 69, quarto comma, del codice penale - come riformato dalla legge 251/2005 - che stabilisce il divieto di prevalenza dell’attenuante della tenuità fallimentare (articolo 219, terzo comma, Rd 16 marzo 1942, n. 267) sulla recidiva reiterata, articolo 99, quarto comma, del codice penale.
Il caso che aveva determinato la rimessione riguardava una condanna per bancarotta fraudolenta documentale a due anni di reclusione, per avere l’imputato «indicato una giacenza di cassa inesistente, e non aver riportato in contabilità le somme prelevate per il proprio sostentamento». Fatti tenui, sancisce la Corte, ma l’effetto sul computo della pena della ex Cirielli, è «in chiaro contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, perché condurrebbe, in determinati casi, ad applicare pene identiche per violazioni di rilievo penale enormemente diverso: il recidivo reiterato responsabile di bancarotte fraudolente ultramilionarie, al quale siano applicate le circostanze attenuanti generiche, verrebbe punito con la stessa pena prevista per il recidivo reiterato autore di episodi di modesta gravità, con limitati o nulli pregiudizi concreti ai creditori».
La recidiva reiterata, spiega la Corte riflette invece «i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, ed è da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo». Da qui la dichiarazione di incostituzionalità parziale dell’articolo 69 del codice penale.
Corte costituzionale – Sentenza 17 luglio 2017 n.205